Sentenza del 18/02/2020 n. 898 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Soccombenza - Spese di giustizia - Determinazione degli importi - Minimi tariffari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della liquidazione delle spese di giustizia nel processo tributario: il ricorrente deduceva che il giudice non aveva rispettato l'inderogabilità dei minimi tariffari nella determinazione degli onorari e che la soccombenza non era stata correttamente valutata secondo il principio di causalità
La decisione
il giudice ha ritenuto che, nella liquidazione delle spese di giustizia, devono essere rispettati i minimi tariffari degli avvocati al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività forense e la dignità professionale; la soccombenza è stata valutata secondo il principio di causalità, quindi l'obbligo di rimborso delle spese è stato posto a carico della parte che, con il proprio comportamento, ha causato la necessità del giudizio o vi ha resistito con argomenti non rispondenti al diritto. Conseguentemente è stata disposta la liquidazione delle spese riconoscendo almeno i minimi previsti
Norme richiamate
d.m. n. 55 del 2014, art. 4
i minimi tariffari previsti dal decreto ministeriale sono inderogabili nella liquidazione delle spese di giudizio e devono essere considerati punto minimo garantito per la determinazione degli onorari
l. 794/1942, art. 24
la norma è richiamata in relazione alla tutela della dignità della professione forense e alla necessità di garantire un compenso minimo per l'attività degli avvocati
c.p.c., art. 93
l'art. 93 c.p.c. disciplina la soccombenza e la causa dell'obbligo di rimborso delle spese processuali; la sentenza interpreta la soccombenza in chiave di principio di causalità, facendo gravare le spese sulla parte che ha causato la necessità del processo
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese di giudizio il giudice deve rispettare i minimi tariffari previsti dalla normativa vigente: tali minimi fungono da soglia inderogabile per garantire la dignità e l'equità del compenso professionale
- La soccombenza va valutata secondo il principio di causalità: chi ha causato la necessità del processo o ha resistito con argomentazioni infondate è tenuto al rimborso delle spese
- Anche se la parte vincente ottiene una liquidazione, l'importo non può essere inferiore ai minimi tariffari stabiliti, salvo ragioni eccezionali e motivate
- Nel processo tributario, quando la pubblica amministrazione è soccombente, il giudice può liquidare le spese a favore del contribuente includendo il rispetto dei minimi; ciò limita le possibilità dell'ente di ottenere riduzioni arbitrarie
- In caso di soccombenza parziale va operata una valutazione causale e proporzionale: le spese possono essere ripartite in base alla misura della responsabilità e all'effettiva causa della lite
- Le contestazioni sulla liquidazione delle spese devono essere motivate e documentate: non è sufficiente un'asserzione generica per derogare ai minimi o alla regola della causalità
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