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Sentenza

Sentenza del 18/02/2020 n. 898 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Soccombenza - Spese di giustizia - Determinazione degli importi - Minimi tariffari.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

contestazione della liquidazione delle spese di giustizia nel processo tributario: il ricorrente deduceva che il giudice non aveva rispettato l'inderogabilità dei minimi tariffari nella determinazione degli onorari e che la soccombenza non era stata correttamente valutata secondo il principio di causalità

La decisione

il giudice ha ritenuto che, nella liquidazione delle spese di giustizia, devono essere rispettati i minimi tariffari degli avvocati al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività forense e la dignità professionale; la soccombenza è stata valutata secondo il principio di causalità, quindi l'obbligo di rimborso delle spese è stato posto a carico della parte che, con il proprio comportamento, ha causato la necessità del giudizio o vi ha resistito con argomenti non rispondenti al diritto. Conseguentemente è stata disposta la liquidazione delle spese riconoscendo almeno i minimi previsti

Norme richiamate

  • d.m. n. 55 del 2014, art. 4

    i minimi tariffari previsti dal decreto ministeriale sono inderogabili nella liquidazione delle spese di giudizio e devono essere considerati punto minimo garantito per la determinazione degli onorari

  • l. 794/1942, art. 24

    la norma è richiamata in relazione alla tutela della dignità della professione forense e alla necessità di garantire un compenso minimo per l'attività degli avvocati

  • c.p.c., art. 93

    l'art. 93 c.p.c. disciplina la soccombenza e la causa dell'obbligo di rimborso delle spese processuali; la sentenza interpreta la soccombenza in chiave di principio di causalità, facendo gravare le spese sulla parte che ha causato la necessità del processo

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese di giudizio il giudice deve rispettare i minimi tariffari previsti dalla normativa vigente: tali minimi fungono da soglia inderogabile per garantire la dignità e l'equità del compenso professionale
  • La soccombenza va valutata secondo il principio di causalità: chi ha causato la necessità del processo o ha resistito con argomentazioni infondate è tenuto al rimborso delle spese
  • Anche se la parte vincente ottiene una liquidazione, l'importo non può essere inferiore ai minimi tariffari stabiliti, salvo ragioni eccezionali e motivate
  • Nel processo tributario, quando la pubblica amministrazione è soccombente, il giudice può liquidare le spese a favore del contribuente includendo il rispetto dei minimi; ciò limita le possibilità dell'ente di ottenere riduzioni arbitrarie
  • In caso di soccombenza parziale va operata una valutazione causale e proporzionale: le spese possono essere ripartite in base alla misura della responsabilità e all'effettiva causa della lite
  • Le contestazioni sulla liquidazione delle spese devono essere motivate e documentate: non è sufficiente un'asserzione generica per derogare ai minimi o alla regola della causalità

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