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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08832/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva chiesto all’Amministrazione finanziaria la disapplicazione della disciplina sulle società non operative per l’anno d’imposta 2012, deducendo di trovarsi nell’impossibilità di conseguire ricavi, incrementi di rimanenze e proventi nella misura minima richiesta dall’art. 30 della L. n. 724/1994 a causa di una crisi che avrebbe reso inattuabile il raggiungimento dei parametri di operatività. L’Ufficio aveva negato la disapplicazione con provvedimento di interpello e aveva successivamente contestato in giudizio la decisione di merito favorevole alla società. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente; con il terzo motivo ha lamentato la falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, L. n. 724/1994, dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la situazione allegata dalla società non integrasse una oggettiva impossibilità di conseguire i ricavi minimi, ma una scelta imprenditoriale soggettiva, consistente nell’azzeramento dei canoni a favore di una società collegata per sostenerne la crisi. Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi, è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale della Campania e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame motivato della controversia e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha confermato, in via preliminare, che il diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva è autonomamente impugnabile, ma ha escluso che la crisi prospettata dalla società, e l’azzeramento dei canoni in favore della partecipata, potessero essere qualificati come impossibilità oggettiva rilevante ai fini dell’esonero dalla disciplina delle società di comodo. Ha inoltre ravvisato una motivazione meramente apparente nella sentenza impugnata, perché non spiegava adeguatamente le ragioni per cui una scelta di gruppo fosse stata trattata come situazione oggettiva.

Norme richiamate

  • art. 30, L. 30 dicembre 1994, n. 724

    la norma mira a contrastare le società di comodo mediante una presunzione legale relativa di non operatività fondata sul mancato raggiungimento di minimi di ricavi/proventi; la prova contraria deve riguardare situazioni oggettive e indipendenti dalla volontà del contribuente che rendano impossibile il conseguimento della soglia

  • art. 37-bis, d.P.R. n. 600 del 1973

    il diniego di disapplicazione delle norme antielusive è un atto definitivo autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario

  • art. 36, secondo comma, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 61, D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di disciplina della decisione tributaria in appello

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; la sua mancanza o apparenza integra nullità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della completezza della motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente o altro vizio processuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova: spetta al contribuente fornire la prova contraria alla presunzione di non operatività

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione deve superare il "minimo costituzionale" richiesto per la validità della decisione

  • art. 12 preleggi

    richiamato come canone ermeneutico nella valutazione dell’anomalia motivazionale

  • art. 2248 c.c.

    richiamato per evidenziare il disfavore dell’ordinamento verso l’uso del modulo societario per il mero godimento di beni o finalità estranee alla causa societaria

Massime di principio

  • La disciplina delle società non operative introduce una presunzione legale relativa di non operatività quando i ricavi, gli incrementi di rimanenze e gli altri proventi risultano inferiori al ricavo minimo figurativo calcolato sui parametri patrimoniali previsti dalla legge.
  • Per vincere la presunzione di non operatività il contribuente deve allegare e provare circostanze oggettive, indipendenti dalla propria volontà, idonee a rendere impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi secondo le effettive condizioni di mercato; non basta richiamare una generica crisi o una scelta gestionale soggettiva.
  • La scelta di rinunciare ai canoni o di azzerarli per sostenere una società collegata, in un contesto di gruppo, non integra di per sé un’impossibilità oggettiva di conseguire ricavi, ma può esprimere una strategia imprenditoriale soggettiva incompatibile con la disapplicazione della disciplina antielusiva.
  • Il diniego di disapplicazione delle norme antielusive è autonomamente impugnabile perché costituisce un atto definitivo che incide immediatamente sulla posizione giuridica del contribuente.
  • La motivazione della sentenza tributaria è apparente quando si limita a formule assertive o tautologiche e non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice; tale vizio determina nullità della decisione.
  • In cassazione il controllo sulla motivazione resta limitato all’esistenza di un apparato argomentativo riconoscibile e al rispetto del minimo costituzionale, non alla mera insufficienza o non condivisione del ragionamento decisorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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