Circolare numero 80 del 06-06-2018
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata fissata al 3,01% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2018 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della determinazione annuale del tasso degli interessi di mora, la misura è stata ridotta dal 3,50% al 3,01% annuo. La nuova aliquota si applica dal 15 maggio 2018 alle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Per effetto del medesimo adeguamento, la stessa misura del 3,01% si applica anche agli interessi previsti dall'art. 116, comma 9, della L. n. 388/2000, quando, raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili, il debitore non abbia ancora provveduto al pagamento integrale.
Riduzione degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo e richiamo all'art. 116, comma 9, L. 388/2000
Riduzione degli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo
La circolare rende noto l'aggiornamento annuale della misura degli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il nuovo tasso, determinato sulla base della media dei tassi bancari attivi, sostituisce quello precedentemente vigente e produce effetti anche sulla disciplina degli interessi contributivi richiamata dalla normativa previdenziale.
Quadro normativo di riferimento
L'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 stabilisce che gli interessi di mora si applicano sulle somme iscritte a ruolo dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento. La misura è definita annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, tenendo conto della media dei tassi bancari attivi.
Misura precedente e nuova determinazione
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017, efficace dal 15 maggio 2017, il tasso degli interessi di mora era stato fissato al 3,50% annuo. Successivamente, con provvedimento protocollo n. 95624 del 10 maggio 2018, adottato previa interlocuzione con la Banca d'Italia, la misura è stata ridotta al 3,01% annuo.
Decorrenza della variazione
La nuova percentuale del 3,01% si applica a decorrere dal 15 maggio 2018. La circolare precisa che la misura è stata stimata dalla Banca d'Italia sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017.
Incidenza sull'art. 116, comma 9, della L. 388/2000
La nuova misura degli interessi di mora rileva anche per l'articolo 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale disposizione prevede che, una volta raggiunto il limite massimo delle sanzioni civili e qualora il contribuente non abbia ancora saldato integralmente il debito, sul debito contributivo maturino interessi nella stessa misura prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.
Misura finale applicabile
Per effetto dell'aggiornamento disposto dall'Agenzia delle Entrate, anche gli interessi di cui all'art. 116, comma 9, L. n. 388/2000 sono fissati al 3,01% annuo, con decorrenza dal 15 maggio 2018.
Punti principali
Base normativa degli interessi di mora
L'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che sugli importi iscritti a ruolo siano dovuti interessi di mora dal giorno della notifica della cartella fino al pagamento. Il tasso è determinato annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Misura precedente e nuova determinazione
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017, efficace dal 15 maggio 2017, il tasso era stato fissato al 3,50% annuo. Con successivo provvedimento prot. n. 95624 del 10 maggio 2018, previa interlocuzione con la Banca d'Italia, la misura è stata ridotta al 3,01% annuo.
Decorrenza della nuova aliquota
La riduzione al 3,01% annuo decorre dal 15 maggio 2018. La data di efficacia è espressamente richiamata come termine di applicazione della nuova misura degli interessi di mora.
Effetti sull'art. 116, comma 9, L. 388/2000
In conseguenza della nuova determinazione degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, viene modificata anche la misura degli interessi richiamati dall'art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale disposizione prevede che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili e in mancanza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturino interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973.
Nuova misura per i debiti contributivi
Di conseguenza, anche gli interessi di mora previsti dall'art. 116, comma 9, della L. n. 388/2000 sono fissati al 3,01% annuo con decorrenza 15 maggio 2018.
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