Sentenza del 07/11/2022 n. 32755 - Corte di Cassazione
IRESA - Tutela ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'IRESA (anno 2013) emesso ai sensi della legge regionale Lazio n. 2/2013. La ricorrente contestava: (i) l'esclusione dell'applicazione delle nuove tariffe more favorevoli introdotte successivamente dalla normativa regionale; (ii) la violazione del limite massimo previsto dall'art. 13, comma 15‑bis, del d.l. 145/2013 (conv. l. 9/2014) che fissa un tetto di 0,50 euro/tonnellata; (iii) la violazione degli artt. 90 e 92 della legge n. 342/2000 e dei principi costituzionali (artt. 3, 53, 117, 119 Cost.); (iv) l'insufficiente destinazione del gettito (solo 10%) alle finalità ambientali; (v) inosservanza delle procedure imposte dalla direttiva 2002/30/CE e dal d.lgs. 13/2005; (vi) mancata pronuncia della CTR su vari motivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Principali ragioni: (a) dall'1.1.2013 le Regioni possono istituire l'IRESA come tributo proprio e determinare presupposto, soggetti passivi, aliquote e modalità di riscossione entro i limiti dei principi costituzionali e del vincolo dell'aliquota massima statale; (b) l'art. 13, comma 15‑bis, d.l. 145/2013 (tetto 0,50 euro) è norma nazionale che costituisce un limite ma la decorrenza effettiva è quella prevista dalla norma stessa (operative dal 22.2.2014), per cui non si applica retroattivamente all'anno 2013; (c) la legge regionale è legittima: l'IRESA regionale è qualificata come tributo con finalità extrafiscale ambientale (non un tributo di scopo rigido) e la destinazione del 10% del gettito a indennizzi/attività ambientali non contrasta necessariamente con gli artt. 90 e 92 l. 342/2000 né con la giurisprudenza costituzionale; (d) la direttiva 2002/30/CE non disciplina direttamente imposte sul rumore e il d.lgs. 13/2005 non impone forme di prelievo fiscale, pertanto le censure relative alla direttiva e le richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE sono infondate; (e) non sussiste arbitrarietà o violazione manifesta dei principi di coordinamento finanziario imputabili alla disciplina regionale; decisione su spese: compensate.
Norme richiamate
legge regionale Lazio n. 2 del 2013, art. 5
comma 6 (determinazione aliquote), comma 10 (destinazione del 10% del gettito ai comuni delle zone A e B)
IRESA qualificata come tributo proprio regionale con presupposto basato su decolli/atterraggi e misura determinata per tonnellata; destinazione parziale del gettito a finalità ambientali/indennitarie non fa della norma un tributo di scopo in senso stretto, ma un tributo con funzione extrafiscale ambientale.
d.lgs. n. 68 del 2011, art. 8
trasformazione in tributo proprio regionale a decorrere dal 1° gennaio 2013
Attribuisce alle Regioni la potestà di trasformare l'IRESA in tributo proprio regionale, lasciando ampia discrezionalità nelle scelte impositive nei limiti dei principi costituzionali e del tetto massimo statale.
legge n. 342 del 2000, artt. 90 e 92
art. 90 comma 1 (destinazione prioritaria del gettito a monitoraggio e disinquinamento acustico e indennizzi)
Origine statale dell'imposta implicava finalità attinenti alla tutela ambientale; tuttavia, con la trasformazione in tributo regionale l'uso del gettito può essere regolato diversamente, compatibilmente con i principi di coordinamento e con il limite massimo statale.
art. 13, comma 15‑bis, d.l. n.145/2013 (conv. l.9/2014)
valore massimo dei parametri IRESA non può essere superiore a euro 0,50
Costituisce un limite massimo statale alla potestà impositiva regionale volto a evitare distorsioni concorrenziali tra scali; la decorrenza applicativa indicata nella norma vincola l'effetto nel tempo (operatività dal 22.2.2014).
Direttiva 2002/30/CE e d.lgs. n. 13/2005
La direttiva regola le 'restrizioni operative' per il contenimento del rumore aeroportuale e non impone l'istituzione o la disciplina di imposte sul rumore; il d.lgs. 13/2005 non impone un obbligo di imposizione fiscale né procedure che invalidino l'IRESA regionale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 13/2015
Ha ritenuto legittimo l'intervento statale che fissa un limite massimo modulabile per evitare distorsioni concorrenziali fra aeroporti; ha riconosciuto che l'imposta mantiene finalità attinenti alla tutela ambientale.
Costituzione (artt. 117, 119, 3, 53)
Principi invocati nella censura; la Corte ha ritenuto che la potestà regionale di stabilire tributi propri opera nel quadro dei principi di coordinamento statale e dei limiti fissati dalla norma nazionale; la disciplina regionale non è risultata in contrasto con i principi costituzionali richiamati.
Massime di principio
- Dopo la trasformazione in tributo proprio (d.lgs. 68/2011) le Regioni hanno ampia discrezionalità nel definire IRESA (presupposto, soggetti, aliquote, esenzioni), purché rispettino i principi costituzionali e i limiti imposti dalla normativa statale.
- Un limite massimo statale (art. 13, comma 15‑bis d.l. 145/2013) costituisce vincolo alla potestà regionale ma si applica dalla decorrenza indicata dalla norma nazionale; non opera retroattivamente per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
- La qualificazione del tributo come 'di scopo' o 'extrafiscale' è decisiva: se è tributo con finalità extrafiscale la destinazione parziale del gettito non invalida la disciplina regionale, mentre i vincoli di destinazione stringenti si applicano ai tributi di scopo propriamente detti.
- La direttiva UE 2002/30/CE disciplina restrizioni operative (limitazioni ai voli) e non normano direttamente imposte; le censure basate su questa direttiva richiedono che la normativa nazionale o regionale violi obblighi di recepimento precisissimi per poterne ottenere l'annullamento.
- Per contestare la legittimità di una imposta regionale conviene concentrarsi su: (i) violazione del limite massimo normativamente stabilito e della sua decorrenza; (ii) manifesta arbitrarietà o violazione dei principi costituzionali e di coordinamento; (iii) carenze procedurali espressamente previste da norme cogenti. Argomentazioni generiche sulla 'inadeguatezza' della destinazione del gettito sono difficilmente risolutive se il tributo è classificato come extrafiscale.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE è appropriata solo quando una questione di diritto europeo sia rilevante, indeterminata o interpretabile diversamente e il diritto nazionale risulti in palese contrasto con obblighi unionali direttamente applicabili.
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