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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42739/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza di ricusazione proposta da Pezzuto nei confronti del giudice per l'udienza preliminare, dott.ssa Maria Francesca Mariano, nel processo per reati associativi e reati connessi (art. 416 bis c.p., art. 74 d.P.R. 309/1990 e reati-fine). Due motivi principali: 1) violazione degli artt. 227 e 41, co. 3, c.p.p., per mancata vocatio in iudicium e mancata notificazione dell'udienza camerale alle altre parti titolate (coimputati e parti civili); 2) violazione degli artt. 37, co.1, lett. b), 38, co.2 e 41 c.p.p., sostenendo che la ricusazione era tempestiva perché il termine di 3 giorni sarebbe dovuto decorrere dalla data in cui il difensore avrebbe acquisito copia del provvedimento presidenziale (18.6.2024) e non dalla comunicazione orale resa in udienza il 5.6.2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, pur esistendo orientamenti contrastanti sulla necessità di avviso alle parti non istanti per l'udienza camerale di ricusazione, il ricorrente non ha indicato un interesse concreto e attuale né quale vantaggio gli deriverebbe dall'annullamento dell'ordinanza impugnata, rendendo così la questione teorica e incompatibile con i requisiti di ammissibilità (art. 568 co.4 e art. 591 co.1 lett. a), c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato che il termine decorresse dal 18.6.2024: la decisione di rigetto della dichiarazione di astensione era stata comunicata in udienza il 5.6.2024 e da quella data decorreva il termine di tre giorni per proporre la ricusazione; la dichiarazione di ricusazione è risultata pertanto tardiva e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.p., co. 1, lett. b)

    Norma richiamata come base per la ricusazione del giudice; la Corte valuta la tempestività e i presupposti per l'istanza di ricusazione.

  • art. 38 c.p.p., co. 2

    Stabilisce il termine di tre giorni per proporre la ricusazione; la Corte ha ritenuto che il termine decorrerebbe dalla conoscenza del rigetto della dichiarazione di astensione comunicata in udienza.

  • art. 41 c.p.p.

    previsione di avviso e rinvio alla procedura ex art. 127 c.p.p.; comma 4 prevede notificazione del provvedimento alle parti private

    Articolo richiamato nel dibattito sulla partecipazione delle parti all'udienza camerale: la norma rinvia alla procedura dell'art.127 che contempla avviso e partecipazione, ma la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione di un interesse concreto del ricorrente rende irrilevante la doglianza in cassazione.

  • art. 36 c.p.p.

    Disciplina l'astensione del giudice; qui rilevante perché la ricusazione seguiva una dichiarazione di astensione del giudice procedente e il relativo rigetto.

  • art. 127 c.p.p.

    Procedura camerale richiamata dall'art.41; viene usata per argomentare il diritto di partecipazione delle parti all'udienza di deliberazione, secondo parte della giurisprudenza.

  • art. 227 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza procedurale; la Corte non ha ritenuto che la sua violazione, senza concreta utilità per il ricorrente, giustificasse l'accoglimento del ricorso.

  • art. 568 c.p.p., co. 4

    Prevede il requisito dell'interesse all'impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per mancata indicazione dell'interesse concreto del ricorrente.

  • art. 591 c.p.p., co. 1, lett. a)

    Norma inerente all'inammissibilità per mancato rispetto dei presupposti dell'impugnazione in cassazione; richiamata per dichiarare l'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e alle ammende in caso di azioni processuali infondate o manifestamente inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al versamento di Euro 3000,00 alla cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Cassazione citata

    Sez. 6 n. 36339/2003; Sez. 1 n. 8212/2010; Sez. 4 n. 49785/2019; Sez. U n. 36847/2014; Sez. 1 n. 1914/2020; Sez. 6 n. 24087/2016; Sez. 5 n. 2747/2021

    La Corte richiama precedenti contrastanti circa l'obbligo di avviso alle parti non istanti per l'udienza camerale di ricusazione e il principio che i termini per proporre ricusazione decorrono dalla conoscenza del rigetto dell'astensione; precisa inoltre che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto appartiene alla parte che ha proposto la ricusazione.

Massime di principio

  • Per proporre impugnazione in Cassazione occorre dimostrare un interesse concreto, attuale e un vantaggio processuale che derivi dall'annullamento del provvedimento impugnato; doglianze teoriche o astratte sono inammissibili.
  • La posizione giurisprudenziale è contrastata circa l'obbligo di notificare l'udienza camerale di ricusazione alle parti diverse dall'istante, ma, anche se sussistesse omissione, il ricorrente deve provare l'interesse concreto derivante dall'intervento delle altre parti per rendere la questione ammissibile in Cassazione.
  • Il termine di tre giorni per proporre la ricusazione, quando la ricusazione segue una dichiarazione di astensione del giudice, decorre dalla conoscenza del rigetto (o dell'inammissibilità) di quella dichiarazione, cioè dal momento in cui la parte viene a conoscenza della decisione favorevole o negativa del presidente o del giudice competente.
  • La legittimazione a ricorrere in Cassazione contro l'ordinanza di rigetto della ricusazione spetta generalmente solo alla parte che ha proposto la dichiarazione di ricusazione; coimputati o terzi non possono impugnare in luogo dell'istante senza autonoma legittimazione.
  • Se un ricorso risulta manifestamente inammissibile o infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese e a ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare preliminarmente la fondatezza procedurale e l'esistenza di un interesse concreto prima di proporre impugnazioni.

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