Sentenza del 02/03/2016 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Atto di interpello - Atti impugnabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la risposta dell’Ufficio, ritenuta parzialmente difforme dalla propria interpretazione, trattandola come un diniego di agevolazione fiscale autonomamente impugnabile. La questione riguardava quindi la possibilità di impugnare direttamente il parere reso in sede di interpello.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. La risposta all’interpello è stata qualificata come un semplice parere e non come un provvedimento impositivo o come un formale diniego di agevolazione. Essa non produce effetti tributari immediati, né positivi né negativi, e nel testo l’Amministrazione aveva inoltre precisato che restava impregiudicata la possibilità di svolgere ulteriori accertamenti. Pertanto, l’atto non rientra tra quelli autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973
Richiamato nell’ambito della disciplina dell’interpello e della valutazione dell’Amministrazione, senza trasformare la risposta in un atto impositivo autonomamente impugnabile.
Art. 30, Legge 724/1994
Norma collegata alla disciplina delle agevolazioni e delle società non operative, nel cui contesto è stata resa la risposta dell’Ufficio.
Art. 19, D.Lgs. 546/1992
Individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La risposta all’interpello, priva di contenuto impositivo immediato, non vi rientra.
Massime di principio
- La risposta dell’Amministrazione a un interpello, di regola, ha natura consultiva e non costituisce autonomamente un atto impositivo o un diniego formale impugnabile.
- La mera difformità tra l’interpretazione del contribuente e quella dell’Ufficio non rende automaticamente impugnabile la risposta all’interpello.
- Per poter essere impugnato autonomamente, l’atto deve produrre effetti tributari immediati e concretamente lesivi, rientrando tra quelli previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
- La tutela del contribuente potrà essere esercitata, in linea generale, contro il successivo atto impositivo o altro atto tipico che renda concreta la pretesa fiscale, facendo valere in quella sede anche le contestazioni relative all’interpretazione fornita dall’Ufficio.
- Le precisazioni contenute nel parere, secondo cui restano possibili ulteriori accertamenti, confermano l’assenza di un effetto definitivo e immediatamente lesivo.
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