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Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Impugnazione - Atto di interpello - Atti impugnabili

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la risposta dell’Ufficio, ritenuta parzialmente difforme dalla propria interpretazione, trattandola come un diniego di agevolazione fiscale autonomamente impugnabile. La questione riguardava quindi la possibilità di impugnare direttamente il parere reso in sede di interpello.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. La risposta all’interpello è stata qualificata come un semplice parere e non come un provvedimento impositivo o come un formale diniego di agevolazione. Essa non produce effetti tributari immediati, né positivi né negativi, e nel testo l’Amministrazione aveva inoltre precisato che restava impregiudicata la possibilità di svolgere ulteriori accertamenti. Pertanto, l’atto non rientra tra quelli autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973

    Richiamato nell’ambito della disciplina dell’interpello e della valutazione dell’Amministrazione, senza trasformare la risposta in un atto impositivo autonomamente impugnabile.

  • Art. 30, Legge 724/1994

    Norma collegata alla disciplina delle agevolazioni e delle società non operative, nel cui contesto è stata resa la risposta dell’Ufficio.

  • Art. 19, D.Lgs. 546/1992

    Individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La risposta all’interpello, priva di contenuto impositivo immediato, non vi rientra.

Massime di principio

  • La risposta dell’Amministrazione a un interpello, di regola, ha natura consultiva e non costituisce autonomamente un atto impositivo o un diniego formale impugnabile.
  • La mera difformità tra l’interpretazione del contribuente e quella dell’Ufficio non rende automaticamente impugnabile la risposta all’interpello.
  • Per poter essere impugnato autonomamente, l’atto deve produrre effetti tributari immediati e concretamente lesivi, rientrando tra quelli previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
  • La tutela del contribuente potrà essere esercitata, in linea generale, contro il successivo atto impositivo o altro atto tipico che renda concreta la pretesa fiscale, facendo valere in quella sede anche le contestazioni relative all’interpretazione fornita dall’Ufficio.
  • Le precisazioni contenute nel parere, secondo cui restano possibili ulteriori accertamenti, confermano l’assenza di un effetto definitivo e immediatamente lesivo.

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