Cassazione Penale, Sentenza n. 24284/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di primo grado per furto di energia elettrica aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l'omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose ex art. 625, comma 1, n. 2, c.p. Ha sostenuto che nei giudizi di merito non era stato accertato alcun danneggiamento, ma solo un allaccio diretto abusivo alla rete elettrica mediante cavo collegato alla morsettiera del misuratore, e ha contestato anche il riferimento all'uso del mezzo fraudolento, ritenendo la modalità di allaccio non idonea a occultare la sottrazione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha rilevato che si era in presenza di una doppia conforme di merito, con obbligo per il ricorrente di confrontarsi puntualmente con entrambe le motivazioni. Nel merito, ha ritenuto correttamente configurata l'aggravante della violenza sulle cose, poiché l'allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione elettrica comporta la modifica del percorso dell'energia e il mutamento della sua destinazione, integrando un danneggiamento funzionale alla sottrazione dell'energia stessa. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nel furto di energia elettrica, l'aggravante sussiste quando la sottrazione avviene mediante collegamento diretto alla rete, con necessario distacco dei fili conduttori originari dal misuratore. Al rigetto è seguito l'obbligo di pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma base del furto, richiamata come fattispecie principale contestata, in relazione alla sottrazione di energia elettrica.
L'aggravante della violenza sulle cose è configurabile quando la sottrazione è preceduta o accompagnata da una modifica materiale della cosa o del percorso dell'energia, anche se il danneggiamento è marginale e strumentale all'amotio.
Aggravante contestata per avere la cosa sottratta costituito bene destinato a pubblico servizio.
Richiamato per chiarire che vi è violenza sulle cose quando il bene venga danneggiato, trasformato o ne venga mutata la destinazione.
È stata applicata la conseguenza processuale del rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Nel furto di energia elettrica, l'allaccio diretto abusivo alla rete di distribuzione integra normalmente l'aggravante della violenza sulle cose, poiché determina il distacco o la modifica dei fili conduttori originari e quindi un danneggiamento strumentale alla sottrazione dell'energia.
- Ai fini dell'aggravante della violenza sulle cose non è necessario che la violenza investa direttamente la res sottratta; è sufficiente che il danneggiamento o la modificazione riguardi un diverso bene o il sistema materiale attraverso cui la sottrazione è realizzata, purché tale alterazione sia funzionale all'impossessamento.
- In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione che contesti il vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con entrambe le sentenze di merito, considerata la loro integrazione in un unico corpo argomentativo.
- Il controllo di legittimità non consente una generica contestazione assertiva delle risultanze di merito, ma richiede la critica specifica dei passaggi motivazionali posti a fondamento della decisione impugnata.
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