L.R. Toscana 7/2024
Disposizioni in materia di programmazione e bilanci degli enti dipendenti. Modifiche alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 24/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 65/2010, 23/2012, 80/2012, 30/2015, 22/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza per gli enti dipendenti toscani tempi e contenuti di programmazione, bilanci e controlli: DEFR/NADEFR, piani triennali, budget economici, rapporti infrannuali, limiti su personale, indebitamento e operazioni straordinarie. Adegua inoltre le leggi istitutive di IRPET, ARTEA, diritto allo studio, ARTI, ARS, ARPAT, LAMMA, Autorità portuale, Ente Terre, enti parco e Toscana promozione ai nuovi termini e documenti. Abroga norme della l.r. 65/2010.
Programmazione, bilanci e contabilità degli enti dipendenti della Regione Toscana e modifiche alle leggi istitutive di vari enti regionali
Programmazione e bilanci degli enti dipendenti della Regione Toscana
La legge disciplina in modo unitario la programmazione economico-finanziaria, i bilanci e i controlli degli enti dipendenti della Regione Toscana, coordinandoli con il DEFR e con la nota di aggiornamento al DEFR. Interviene inoltre sulle leggi istitutive dei principali enti regionali per allineare termini, documenti contabili e orizzonte triennale della programmazione.
Indirizzi regionali e tempi di approvazione
Gli indirizzi economico-finanziari generali per gli enti dipendenti sono definiti annualmente nel DEFR o nella relativa nota di aggiornamento. Gli indirizzi specifici sulle attività istituzionali sono approvati dalla Giunta regionale nella seduta di approvazione della proposta di legge di bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 30 novembre dell’anno precedente al triennio di riferimento, salvo diverso termine anticipato stabilito dalle leggi istitutive dei singoli enti.
Tali indirizzi specifici indicano:
- contributi ordinari o di funzionamento;
- contributi per specifiche attività;
- contributi agli investimenti.
Gli enti dipendenti, in attuazione degli indirizzi, adottano entro il 31 dicembre dell’anno precedente al triennio di riferimento:
- piano delle attività o piano-programma triennale;
- budget economico triennale, con approvazione della Giunta regionale previo parere del Consiglio regionale;
- piano degli indicatori di bilancio, anch’esso soggetto ad approvazione della Giunta.
Contenimento dei costi, pareggio di bilancio e controlli
Gli enti dipendenti concorrono al contenimento dei costi di funzionamento della Regione Toscana e al raggiungimento del pareggio di bilancio.
La coerenza degli strumenti di programmazione con gli indirizzi generali è verificata:
- in via preventiva, in sede di approvazione del budget economico triennale;
- a consuntivo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
Se gli obiettivi non sono raggiunti, l’organo di amministrazione deve motivare dettagliatamente lo scostamento nella relazione al bilancio di esercizio e indicare le misure correttive da adottare nell’anno successivo. La Giunta regionale può stabilire con deliberazione criteri e modalità per il recupero degli scostamenti.
Regole per i bilanci e contenuti minimi
Per gli enti in contabilità civilistica si applicano gli strumenti di programmazione previsti dal d.lgs. 118/2011. La Giunta regionale può approvare direttive per armonizzare i documenti previsionali degli enti con quelli regionali e per uniformare redazione e valutazione delle poste contabili.
Costituiscono requisiti minimi dell’informativa programmatoria:
- budget economico triennale;
- piano triennale degli investimenti, con fonti di finanziamento e stato di avanzamento dei lavori;
- relazione tecnica al budget, con criteri di stima dei ricavi e dei costi, scostamenti a consuntivo, misure di contenimento dei costi e, se necessario, misure per il pareggio di bilancio.
Le direttive regionali possono imporre anche obblighi informativi infrannuali, incluso un bilancio preconsuntivo relativo ad almeno i primi sei mesi dell’anno.
La Giunta approva il piano delle attività, il budget economico triennale con i relativi documenti e il piano degli indicatori di bilancio. Per nuove risorse vincolate di importo pari o inferiore a 1.000.000 euro, le variazioni competono all’organo di amministrazione dell’ente, con comunicazione agli organi regionali competenti e relazione sugli effetti economico-patrimoniali.
Costo del personale, compensi e contabilità analitica
Il costo del personale degli enti dipendenti è definito annualmente nel DEFR o nella NADEFR. In presenza di particolari esigenze, anche per criticità finanziarie o squilibri di bilancio, la Giunta può fissare ulteriori limiti o deroghe motivate.
La relazione sul budget deve indicare i criteri di calcolo del costo del personale, secondo i principi richiamati dalla circolare MEF n. 9/2006, e il compenso dell’organo di amministrazione con il relativo atto di determinazione.
Gli enti con contabilità economica possono dotarsi di contabilità analitica. La Giunta può individuare le informazioni da trasmettere alla Regione per indirizzo, coordinamento e controllo.
Risorse per il funzionamento e operazioni finanziarie e patrimoniali
Le risorse regionali trasferite per il funzionamento degli enti sono quantificate annualmente sulla base della spesa storica e, se disponibili, dei costi delle attività rilevati tramite contabilità analitica.
Nel DEFR o nella NADEFR sono definiti annualmente anche i criteri di copertura del costo dei servizi resi a soggetti pubblici o privati.
Le operazioni di indebitamento degli enti dipendenti sono soggette a preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che ne valuta sostenibilità finanziaria e congruità con l’investimento da finanziare. Sono inoltre soggette a preventiva autorizzazione:
- operazioni di finanza di progetto (project financing);
- assunzione di partecipazioni societarie;
- atti di gestione straordinaria del patrimonio.
Destinazione degli utili
La Giunta regionale, con deliberazione, detta gli indirizzi per la destinazione degli utili di esercizio degli enti dipendenti. Per gli enti che svolgono funzioni di consulenza sia per la Giunta sia per il Consiglio regionale, gli indirizzi sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
Adeguamento delle discipline di IRPET e ARTEA
Per IRPET e ARTEA vengono aggiornati i riferimenti da bilancio preventivo a budget economico, con passaggio alla programmazione triennale e con slittamento al 30 novembre degli indirizzi regionali e al 31 dicembre dell’approvazione dei programmi/strumenti contabili, secondo le rispettive leggi istitutive.
Nel caso di IRPET, il programma di attività diventa triennale e il budget sostituisce il bilancio preventivo. Per ARTEA, il programma di attività è triennale e vengono adeguate anche le funzioni del direttore, del collegio dei revisori, i bilanci e il regolamento di amministrazione e contabilità.
Diritto allo studio universitario e ARTI
Per l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e per ARTI le modifiche introducono il budget economico come documento di riferimento e convertono la programmazione da annuale con proiezione triennale a triennale.
Per il diritto allo studio, inoltre, sono adeguati i riferimenti della Conferenza regionale e del Consiglio regionale degli studenti, sostituendo il bilancio previsionale con budget e bilancio. Per ARTI vengono aggiornati i termini di indirizzi, programma delle attività e bilanci, con approvazioni allineate al 30 novembre e al 31 dicembre.
ARS, ARPAT, LAMMA, Autorità portuale regionale ed Ente Terre regionali toscane
Per l’Agenzia regionale di sanità, ARPAT, LAMMA, Autorità portuale regionale ed Ente Terre regionali toscane la legge armonizza denominazioni e scadenze:
- i programmi diventano triennali;
- il bilancio preventivo economico è sostituito dal budget economico;
- gli indirizzi regionali slittano, in via generale, al 30 novembre;
- l’adozione o approvazione degli strumenti contabili è collocata, in via generale, al 31 dicembre dell’anno precedente al triennio.
Per l’Autorità portuale regionale si specifica che il segretario generale adotta la proposta di budget economico triennale e la proposta di bilancio di esercizio. Per ARPAT e LAMMA viene soppressa la componente annuale con proiezione e consolidata la pianificazione triennale.
Enti parco regionali e Tenuta di San Rossore
Per la disciplina degli enti parco e della Tenuta di San Rossore vengono aggiornati i documenti di programmazione e bilancio al budget economico e al programma/piano triennale delle attività.
In particolare:
- il programma di utilizzazione delle risorse e il piano delle attività diventano triennali;
- il budget economico sostituisce il bilancio preventivo economico;
- i termini di indirizzo e approvazione vengono in generale portati al 30 novembre e al 31 dicembre;
- il piano integrato per il parco e il piano della qualità della prestazione organizzativa assumono orizzonte triennale.
Disposizioni finali
Sono abrogati gli articoli da 2 a 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65. La legge contiene inoltre una clausola di neutralità finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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