L.R. Toscana 2/2024
Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 41/2005 imponendo, per nuove strutture residenziali e semiresidenziali o per ampliamenti di posti letto, la verifica di compatibilità urbanistica e, per le strutture a integrazione socio-sanitaria, anche la verifica di compatibilità sanitaria ex art. 8-ter, c. 3, d.lgs. 502/1992. In via transitoria, fino alla delibera attuativa della Giunta e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è vietata l’apertura di strutture per anziani a distanza inferiore a 1 km da analoghe strutture, salvo casi già avviati o interventi di rigenerazione urbana.
Verifica di compatibilità per strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie in Toscana
Verifica di compatibilità per strutture residenziali e semiresidenziali
La legge regionale della Toscana interviene sulla disciplina delle strutture residenziali e semiresidenziali che erogano interventi e servizi sociali, nonché di quelle a integrazione socio-sanitaria. L’obiettivo è coordinare la realizzazione e l’ampliamento di tali strutture con la pianificazione territoriale e, per alcune tipologie, con la verifica di compatibilità sanitaria prevista dalla normativa statale.
Ambito di applicazione della nuova disciplina
La modifica riguarda la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che erogano interventi e servizi sociali e ad integrazione socio-sanitaria, purché non già disciplinate dalla l.r. Toscana 51/2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. La regola vale anche quando si interviene su strutture esistenti, se la modifica comporta un aumento dei posti letto.
Condizioni per la realizzazione o l’ampliamento
La realizzazione delle strutture e l’ampliamento di quelle esistenti sono subordinati a due ordini di verifiche:
- la compatibilità del progetto con gli strumenti e gli atti di governo del territorio previsti dalla l.r. Toscana 65/2014;
- limitatamente alle strutture che erogano interventi ad integrazione socio-sanitaria, la verifica di compatibilità di cui all’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992.
Attuazione della verifica sanitaria
La Giunta regionale deve disciplinare con propria deliberazione le modalità di svolgimento della verifica di compatibilità prevista per le strutture che erogano interventi ad integrazione socio-sanitaria. La legge, quindi, demanda a un atto amministrativo successivo la concreta procedura applicativa.
Regime transitorio e divieto temporaneo di localizzazione ravvicinata
Nelle more dell’approvazione della deliberazione della Giunta e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, non è consentito realizzare né autorizzare da parte del comune le strutture di cui all’art. 21, comma 1, lettera a), della l.r. 41/2005 che siano localizzate a meno di un chilometro, misurato sul percorso pedonale più breve, da strutture analoghe.
Esenzioni dal divieto transitorio
Il divieto non si applica in due casi:
- quando, alla data di entrata in vigore della legge, sia già stato rilasciato parere favorevole al comune da parte della conferenza zonale integrata o della società della salute interessate, secondo la DGR Toscana 995/2016, oppure sia già stata presentata la SCIA o ottenuto il titolo edilizio necessario;
- per le strutture realizzate nell’ambito di interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell’art. 125 della l.r. Toscana 65/2014.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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