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Sentenza

Sentenza n. 9665/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza alla sentenza n. 11077/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Luca Redavid, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 24491/2018, pubblicata in data 11/02/2020 e notificata il 19/06/2020, passata in giudicato. Nonchè con richiesta di: - fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202515483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato e alla conseguente ricostruzione di carriera. La sentenza aveva ordinato all'amministrazione di inquadrarla, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, nella fascia stipendiale 3-8 anni, con la qualifica di docente laureato di scuola secondaria di secondo grado e con l'anzianità di servizio indicata nel titolo giudiziale. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva e la certificazione del suo passaggio in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato né aveva giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il compito di eseguire la sentenza entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 900 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

  • D.M. 55/2014

    Utilizzato dal giudice per la liquidazione delle spese, assumendo come riferimento i parametri previsti per l'esecuzione mobiliare, in ragione della natura essenzialmente esecutiva del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento delle obbligazioni stabilite dal titolo o fornire una giustificazione dell'eventuale inerzia; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
  • La mancata esecuzione del giudicato, protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza quando l'amministrazione non contesti specificamente l'inadempimento né dimostri di avere adempiuto.
  • Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere riconosciuta in presenza di un significativo ritardo nell'esecuzione del giudicato e può essere quantificata nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare quale commissario ad acta un organo dell'amministrazione competente, attribuendogli il potere di delega e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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