Ordinanza n. 170/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura selettiva per autorizzazioni all'esercizio di attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, nonché comunicazione di esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio, nell'anno 2026, delle autorizzazioni all'esercizio di attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, unitamente alla conseguente comunicazione di esclusione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La censura esaminata riguarda la riserva prevista dall'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015, che attribuisce prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni dell'area marina protetta autorizzazioni fino al 75% del totale dei permessi e prevede subordinatamente un criterio preferenziale per le unità conformi ai requisiti di eco-compatibilità. Secondo la ricorrente, la disciplina è illegittima nella parte in cui consente di assegnare il 75% delle autorizzazioni alle imprese residenti prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità. È stata inoltre sollevata la questione della tardività della censura, superata dal TAR in ragione dell'impugnazione congiunta della norma regolamentare e del suo atto applicativo, ossia della collocazione in graduatoria in posizione non utile, dal quale soltanto sarebbe sorto l'interesse concreto a ricorrere.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso, limitatamente alla posizione dell'impresa ricorrente, l'esecuzione della graduatoria e della comunicazione di esclusione, consentendole di svolgere, nelle more del giudizio di merito, l'attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre con l'unità indicata nella domanda di partecipazione. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure contro la riserva del 75% per le imprese residenti, nella parte in cui tale riserva opera senza considerare la qualità dell'offerta sotto il profilo dell'eco-compatibilità. L'eccezione di tardività è stata ritenuta superabile perché l'interesse a ricorrere è sorto con l'atto applicativo lesivo, costituito dalla collocazione in graduatoria in posizione non utile. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ravvisato danni gravi e irreparabili derivanti dalla perdita della favorevole stagione di esercizio, dal possibile definitivo sviamento della clientela e dai mancati introiti. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito del 30 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015
Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]
La previsione, nella parte in cui stabilisce una riserva del 75% per le imprese residenti prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta in termini di requisiti di eco-compatibilità, presenta sufficienti profili di fondatezza.
D.M. 24 febbraio 2015
Atto di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta richiamato quale fonte dell'art. 22, comma 5.
art. 55 c.p.a.
Base normativa della domanda cautelare e del potere del TAR di sospendere l'esecuzione degli atti impugnati.
Massime di principio
- L'interesse concreto e attuale a impugnare una disposizione regolamentare lesiva può sorgere con l'adozione dell'atto applicativo che produce la lesione nella posizione del destinatario; l'impugnazione congiunta della disposizione e dell'atto applicativo non è tardiva se proposta entro il termine decorrente da quest'ultimo atto.
- In una procedura per il rilascio di autorizzazioni relative ad attività esercitate in un'area marina protetta, una riserva quantitativa a favore delle imprese residenti presenta profili di illegittimità cautelarmente apprezzabili se opera prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità.
- La sospensione cautelare di una graduatoria e dell'esclusione può essere accordata quando la mancata autorizzazione impedisce lo svolgimento dell'attività durante una stagione favorevole, con rischio di definitivo sviamento della clientela e di mancati introiti, danni qualificabili come gravi e irreparabili.
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