Parere n. 1081/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato dal signor -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento della determina n. 3 del 13 gennaio 2009 di diniego di permesso di costruire in sanatoria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 relativo a un ampliamento volumetrico abusivo di 202 mc.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la determina comunale n. 3 del 13 gennaio 2009, con cui era stata respinta la domanda di permesso di costruire in sanatoria relativa a un incremento volumetrico di 202 mc. Il diniego era fondato sia sull'assenza della doppia conformità urbanistico-edilizia, sia sulla realizzazione dell'aumento di superficie e volume in area tutelata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. Il ricorrente ha contestato la sussistenza del vincolo paesaggistico, la qualificazione dell'intervento come variazione essenziale, la mancata considerazione del lungo tempo trascorso e della sua estraneità alla realizzazione dell'abuso, nonché l'omessa valutazione di una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione. Il Ministero ha prospettato l'improcedibilità per l'adozione, nelle more, di un ulteriore diniego comunale dell'11 settembre 2009, confermativo della non sanabilità dell'intervento e dell'assenza della doppia conformità.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto superfluo esaminare l'eccezione di improcedibilità, poiché il ricorso è infondato. Ha chiarito che l'oggetto del giudizio è il diniego di sanatoria e non un'eventuale ordinanza di demolizione; pertanto, non rilevano le censure relative alla necessità di motivare uno specifico interesse pubblico alla demolizione, al tempo trascorso, alla responsabilità dell'attuale proprietario o alla possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria. Tali questioni attengono, rispettivamente, alla natura vincolata dell'ordine di demolizione e alla successiva fase esecutiva. Il diniego era plurimotivato e il ricorrente non ha contestato il motivo autonomo relativo all'assenza della doppia conformità richiesta dall'art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001. Tale motivo, non censurato e di per sé sufficiente a sorreggere il diniego, rende irrilevante la questione della sussistenza del vincolo paesaggistico. Il ricorso straordinario è stato quindi respinto.
Osservazioni
Improcedibilità e successivo diniego comunale
L'eccezione di improcedibilità, connessa alla qualificazione del provvedimento dell'11 settembre 2009 come atto confermativo o meramente confermativo, può essere tralasciata perché il ricorso è comunque infondato.
Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - Doppia conformità
La sanatoria presuppone che l'intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Il provvedimento comunale aveva escluso tale requisito e il ricorrente non aveva formulato censure contro questo autonomo motivo.
Motivazione dell'interesse pubblico alla demolizione
Le questioni relative alla necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione, al lungo tempo trascorso, alla mancata responsabilità dell'attuale proprietario e all'inserimento dell'opera nel tessuto urbanistico riguardano l'ordine di demolizione, non il diniego di sanatoria.
Sanzione pecuniaria sostitutiva
La valutazione della possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione appartiene alla fase esecutiva successiva all'ingiunzione di demolizione e la sua omissione non vizia il diniego di sanatoria.
Atto plurimotivato
In presenza di un provvedimento fondato su motivi autonomi e indipendenti, l'annullamento può essere disposto solo se ciascun motivo sia specificamente censurato e tutte le doglianze risultino fondate. L'omessa contestazione del motivo relativo alla doppia conformità impedisce l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l’attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
La disposizione richiede la doppia conformità urbanistico-edilizia, che costituisce requisito necessario per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
art. 8 l. n. 47/1985
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per sostenere che una variazione sarebbe essenziale solo oltre la soglia del 15% dei dati progettuali; il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito tale censura, essendo sufficiente il motivo non contestato relativo alla doppia conformità.
art. 184, comma 1-ter, lettera a), d.lgs. n. 42/2004
È stato richiamato nel successivo diniego comunale quale fondamento della non sanabilità dell'intervento; la questione è rimasta irrilevante per la sufficienza dell'altro motivo autonomo.
art. 9 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione costituisce il riferimento normativo del parere reso nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per quanto non ulteriormente illustrato nel testo.
Massime di principio
- Nel procedimento di sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, la conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda costituisce requisito autonomo e imprescindibile.
- Quando un diniego di sanatoria è fondato su più motivi autonomi e indipendenti, l'annullamento può essere disposto soltanto se il ricorrente censura ciascun motivo e tutte le censure risultano fondate; la mancata contestazione di un motivo autonomamente decisivo rende irrilevanti le contestazioni rivolte agli altri motivi.
- Le questioni relative all'interesse pubblico alla demolizione, al tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, alla mancata responsabilità dell'attuale proprietario e all'inserimento dell'opera nel contesto urbanistico riguardano l'ordine di demolizione e non possono essere fatte valere per contestare direttamente un diniego di sanatoria.
- La valutazione della possibilità di applicare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione appartiene alla fase esecutiva successiva all'ingiunzione di demolizione e la sua omissione non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento di diniego della sanatoria.
Diniego di permesso di costruire in sanatoria per ampliamento abusivo
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L'abuso consisteva in un incremento volumetrico di 202 mc relativo a un fabbricato per civile abitazione.
Premesse e provvedimento impugnato
Il Comune aveva respinto la domanda di sanatoria per due ragioni autonome: l'assenza della doppia conformità urbanistico-edilizia e la realizzazione dell'aumento di superficie e volume in area tutelata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Il ricorrente ha contestato:
- la sussistenza del vincolo paesaggistico, richiamando un certificato di destinazione urbanistica;
- la qualificazione dell'intervento come variazione essenziale;
- l'omessa considerazione del lungo tempo trascorso e della sua estraneità alla realizzazione dell'abuso;
- la mancata valutazione di una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione.
Contraddittorio e questione di improcedibilità
La Sezione ha dato atto che il principio del contraddittorio è stato rispettato, poiché la relazione istruttoria ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato repliche.
Il Ministero aveva eccepito l'improcedibilità del ricorso in ragione dell'adozione, nelle more, di un ulteriore diniego comunale dell'11 settembre 2009. Tale questione, concernente la natura confermativa o meramente confermativa del secondo provvedimento, non è stata esaminata, perché il ricorso è stato ritenuto comunque infondato.
Oggetto del giudizio e limiti delle censure
La Sezione ha precisato che il provvedimento impugnato è un diniego di sanatoria e non un ordine di demolizione. Di conseguenza, non sono pertinenti le censure relative alla necessità di motivare uno specifico interesse pubblico alla demolizione, al lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, alla mancata responsabilità dell'attuale proprietario o all'inserimento dell'opera nel tessuto urbanistico.
Richiamando la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 9/2017, il Consiglio di Stato ha ricordato che l'ordine di demolizione di un abuso edilizio privo di titolo è atto vincolato e non richiede una motivazione ulteriore sulle ragioni di pubblico interesse, anche se adottato a distanza di tempo e nei confronti di un soggetto diverso dall'autore dell'abuso.
È stata inoltre ritenuta non pertinente la censura relativa alla sanzione pecuniaria sostitutiva. Secondo la giurisprudenza richiamata, la verifica della possibilità di applicare tale sanzione appartiene alla fase esecutiva successiva all'ordine di demolizione e non costituisce un vizio del provvedimento di demolizione, né tantomeno del diniego di sanatoria.
Doppia conformità e atto plurimotivato
L'art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 richiede che l'intervento sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
Il Comune aveva escluso la sussistenza di tale requisito. Il ricorrente, tuttavia, non aveva contestato questo specifico motivo, limitandosi a censurare il profilo del vincolo derivante dal d.lgs. n. 42/2004.
La Sezione ha applicato il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, l'annullamento è possibile soltanto quando siano contestati e risultino infondati tutti i motivi autonomamente posti a fondamento dell'atto. Poiché il motivo relativo all'assenza della doppia conformità non era stato impugnato ed era sufficiente da solo a giustificare il diniego, le contestazioni sul vincolo paesaggistico sono state ritenute irrilevanti.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. Il diniego di sanatoria resta quindi fermo, essendo sufficiente il motivo non contestato relativo all'assenza della doppia conformità urbanistico-edilizia.
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