Cassazione Penale, Sentenza n. 16899/2025 del 06/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Velletri n. 1629/2020 (condanna a 2 anni per il reato di calunnia). Il motivo unico denunciava un vizio logico della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello aveva ritenuto provata la piena conoscenza del processo da parte della Franceschetti sulla sola base della regolare notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare mediante deposito presso l'ufficio postale e "compiuta giacenza" della raccomandata. La ricorrente sosteneva che la regolarità formale della notifica non implica automaticamente la conoscenza effettiva del processo e che, nel caso concreto, l'avviso non le era mai giunto a conoscenza; inoltre il decreto che disponeva il giudizio era stato notificato senza esito ad un domicilio errato, diverso da quello dichiarato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato il principio per cui la conoscenza del processo deve essere effettiva e riferita alla "vocatio in iudicium"; la sola regolarità formale della notifica (anche la "compiuta giacenza") non è sufficiente a escludere la mancata conoscenza, salvo che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del procedimento. Nel caso concreto la notificazione dell'avviso, sebbene formale, era di fatto tale da rendere probabile la mancata conoscenza dell'atto e il decreto che disponeva il giudizio non si era perfezionato perché notificato a domicilio diverso da quello dichiarato. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, revocato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1629/30-09-2020 e ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale competente ai sensi dell'art. 629-bis, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
art. 629-bis, comma 1 e comma 3, cod. proc. pen.
L'art. 629-bis dà rilievo alla mancata conoscenza del "processo" come causa di rescissione del giudicato; richiede che la mancata conoscenza sia 'colpevole' per escludere la rescissione (cioè quando l'imputato si è deliberatamente sottratto). La norma richiede la formalizzazione dell'accusa e il deferimento a giudizio per valutare la conoscenza effettiva.
art. 420-bis c.p.p. (prev. formulazione)
art. 420-bis, comma 4 (richiamato come precedente parametro interpretativo)
Analogamente al precedente art. 420-bis, la disciplina considera rilevante la mancata conoscenza del processo e distingue tra sottrazione deliberata e semplice negligenza; la norma è stata richiamata per interpretare i limiti all'operatività delle decadenze probatorie.
legge n. 69 del 2005
art. 19, legge n. 69/2005
Citata a titolo di esempio dell'attenzione legislativa alla conoscenza effettiva nelle procedure internazionali (mandato d'arresto europeo), a supporto del principio che la conoscenza del procedimento non può essere meramente desunta da formalità se non vi è prova di deliberata sottrazione.
Corte EDU, Somogyi c. Italia
sentenza Corte EDU 18/05/2004, Somogyi c. Italia
Giurisprudenza sovranazionale usata per sostenere che il diritto a essere informati e a conoscere il procedimento è sostanziale e che la mera formale notificazione non sempre garantisce tale diritto.
Corte EDU, Sejdovic c. Italia
sentenza Corte EDU 10/11/2004, Sejdovic c. Italia
Ulteriore precedente europeo che conferma il principio dell'effettività della conoscenza del procedimento e la necessità di valutare se il destinatario abbia avuto effettiva possibilità di partecipare.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U.)
Sez. U. n. 28912/2019, Innaro; Sez. U. n. 23948/2019 (dep. 2020), Ismail
La Corte di cassazione in sede di legittimità ha stabilito che la conoscenza del procedimento deve essere effettiva e riferita all'accusa in un provvedimento formale di chiamata in giudizio e che la semplice regolarità formale della notifica non basta a provarla se non vi è evidenza di sottrazione volontaria.
Massime di principio
- La conoscenza del processo da parte dell'imputato deve essere effettiva: la sola regolarità formale della notifica (es. "compiuta giacenza") non prova automaticamente la conoscenza.
- La rescissione del giudicato per mancata conoscenza è esclusa solo quando la mancata conoscenza è dovuta a una sottrazione deliberata dell'imputato (condotta 'colpevole').
- Se la notifica è stata eseguita a domicilio diverso da quello dichiarato o con modalità che rendono probabile la mancata ricezione, ciò può giustificare l'accoglimento della richiesta di rescissione.
- La semplice negligenza o la dimenticanza nel comunicare un cambio di domicilio non è automaticamente equiparabile a una sottrazione volontaria; il giudice deve valutare le circostanze concrete.
- In presenza di dubbio sulla effettiva conoscenza del procedimento, la Corte può annullare senza rinvio l'atto impugnato e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per nuovo esame/giudizio (art. 629-bis, comma 3).
- Nelle pratiche difensive conviene documentare ogni elemento che dimostri la mancata conoscenza effettiva (assenza di ritiro della raccomandata, notifiche a domicilio errato, altre evidenze di impossibilità di conoscenza) per fondare una richiesta di rescissione.
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