Sentenza del 14/03/2017 n. 1235 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Raccomandata - Avviso di ricevimento - Atto pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento derivante da un accertamento ICI, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'accertamento presupposto. Ha contestato l'irregolarità della notificazione, l'idoneità delle prove prodotte e, di conseguenza, la tardività e l'illegittimità della cartella. In particolare, ha disconosciuto la sottoscrizione risultante dalla documentazione postale.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello. Ha ritenuto validamente notificato l'accertamento il 31 luglio 2009 mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In questo tipo di notificazione non è necessaria una separata relata, poiché l'avviso di ricevimento documenta la consegna e l'identità del destinatario, sotto la responsabilità dell'ufficiale postale. L'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico e le sue attestazioni fanno fede privilegiata fino a querela di falso; pertanto, il semplice disconoscimento della sottoscrizione non era sufficiente. L'accertamento, non impugnato tempestivamente, era divenuto definitivo e la cartella risultava legittima. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in 500 euro a favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso, senza necessità di una separata relata di notifica.
Artt. 2699 e seguenti del codice civile
L'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico.
Le attestazioni dell'ufficiale postale relative alla consegna, al luogo e all'individuazione del soggetto ricevente hanno efficacia probatoria privilegiata e possono essere contestate nella loro veridicità mediante querela di falso.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Una volta divenuto definitivo l'atto presupposto non impugnato, non è possibile far valere contro la successiva cartella i vizi propri di quell'atto, salvo i vizi della sua notificazione o l'omessa notificazione quando consentito dalla legge.
Cass., sezioni unite, sentenza 4 marzo 2008, n. 5791
La pretesa tributaria deve formarsi attraverso una sequenza ordinata di atti e notificazioni. L'omessa notificazione di un atto presupposto può determinare la nullità dell'atto consequenziale, poiché compromette il diritto di difesa del contribuente.
Cass. n. 17202/2009
Le questioni di decadenza della pretesa non possono essere introdotte per la prima volta contro la cartella quando l'accertamento presupposto sia stato ritualmente notificato e sia divenuto definitivo.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto tributario avviene tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la data e le modalità risultanti dall'avviso sono normalmente sufficienti a dimostrare il perfezionamento della notifica.
- L'avviso di ricevimento redatto dall'ufficiale postale è assistito da fede privilegiata: contestazioni generiche o il semplice disconoscimento della firma non sono normalmente sufficienti a superarne il valore probatorio; occorre, quando si contesta la veridicità delle attestazioni, proporre querela di falso.
- Se l'atto presupposto, come un avviso di accertamento, è stato validamente notificato e non è stato impugnato nei termini, diventa definitivo. La successiva impugnazione della cartella non consente generalmente di rimettere in discussione i vizi propri dell'accertamento.
- L'omessa o invalida notificazione dell'atto presupposto può invece incidere sulla validità della cartella successiva, perché impedisce al contribuente di conoscere tempestivamente la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
- La valutazione deve distinguere tra contestazione della regolarità formale della notifica e contestazione della veridicità delle attestazioni dell'ufficiale postale: nel secondo caso è richiesto uno strumento processuale più incisivo, quale la querela di falso.
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