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Sentenza

Sentenza n. 1264/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura per l’assegnazione di un magazzino di vendita nel mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Taviano, avviata con deliberazione della Giunta comunale del 14 luglio 2025 e conclusa con determinazione dirigenziale dell’11 settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la procedura e i relativi atti, deducendo due motivi entrambi rubricati come violazione del giudicato e sviamento. Con il primo ha contestato che il Comune avesse messo a gara il posteggio n. 2, da essa non scelto, anziché il posteggio n. 1, sostenendo che la precedente assegnazione di quest’ultimo alla Giona Fruit contrastasse con le sentenze del TAR e che la deliberazione di Giunta n. 53/2025, quale mero atto di indirizzo, fosse inefficace o illegittima, anche per violazione del giudicato e sviamento. Con il secondo ha censurato l’ammissione alla gara degli operatori già attivi nel mercato, ritenendo che i vantaggi maturati durante il precedente regime, da essa descritto come sostanzialmente monopolistico, alterassero la parità di trattamento e contrastassero con la sentenza del TAR n. 776/2024. Ha inoltre chiesto la consegna dei documenti richiesti in accesso e sollecitato l’acquisizione in giudizio degli atti posti a fondamento della determinazione impugnata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione o elusione del giudicato: la sentenza n. 1019/2017 aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura per l’assegnazione dei posteggi residui divenuti disponibili, senza prescrivere che dovesse essere messo a gara uno specifico posteggio. Le pronunce richiedevano una gara aperta agli operatori interessati; il Comune, revocata l’assegnazione del posteggio n. 2 alla Giona Fruit, aveva indetto la gara per tale posteggio, mentre la Giona Fruit conservava un solo posteggio e non otteneva l’ampliamento. Anche il secondo motivo è stato respinto: il giudicato non imponeva di escludere il gestore uscente una volta ripristinata una procedura concorrenziale. I criteri di attribuzione dei punteggi — anzianità d’iscrizione alla CCIAA, fatturato medio annuo dell’ultimo triennio, attrezzature, personale assunto e anzianità maturata nel mercato — erano oggettivi ed eterogenei e, secondo il TAR, non avevano creato un vantaggio per gli assegnatari. È stata respinta anche la richiesta istruttoria e di consegna dei documenti: dagli atti risultava che il Comune aveva accolto la richiesta di accesso, invitando la società a pagare i diritti per l’estrazione delle copie, sicché non vi era stata mancata ostensione. Le ulteriori questioni sono state ritenute assorbite. Spese integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Quanto, infine, all’istanza istruttoria avanzata dalla Società ricorrente, con la quale, asserendo di non aver ottenuto gli atti richiesti in accesso, ha chiesto di ordinare al Comune di Taviano di depositare, ai sensi dell’art. 46, comma 2 c.p.a., gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento impugnato è stato emanato e quelli in esso citati, la stessa va disattesa in quanto, l’Amministrazione intimata, in data 24.07.2026, ha depositato in giudizio, tra l’altro, la nota pec n. prot. 17547 del 31.10.2025, con la quale, già in tale data (31.10.2025), risulta aver accolto la richiesta di accesso avanzata dalla Società ricorrente con nota prot. n. 15821 del 07.10.2025, invitando la stessa al pagamento dei diritti per l’estrazione di copia di quanto richiesto, sicchè, nel caso di specie, non si è verificata alcuna mancata ostensione degli atti richiesti.

    Il TAR ha disatteso l’istanza istruttoria di deposito documentale perché la documentazione in giudizio dimostrava che l’amministrazione aveva accolto la richiesta di accesso, subordinando l’estrazione delle copie al pagamento dei relativi diritti; non risultava quindi una mancata ostensione.

Massime di principio

  • Quando il giudicato annulla gli atti nella parte in cui impediscono a un operatore economico di partecipare alla procedura per l’assegnazione dei posteggi disponibili, esso impone una procedura aperta agli operatori interessati, ma non necessariamente la messa a gara di uno specifico posteggio tra quelli disponibili.
  • Il vincolo conformativo derivante dal giudicato volto a ripristinare la concorrenzialità non comporta, di per sé, l’esclusione del gestore uscente dalla nuova procedura, se questa è aperta agli operatori interessati e assicura la parità di trattamento.
  • La partecipazione del gestore uscente non determina automaticamente una violazione della parità di trattamento: la legittimità della procedura può dipendere anche dall’adozione di criteri di valutazione oggettivi ed eterogenei, idonei a non attribuire agli operatori già presenti un vantaggio ingiustificato.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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