Sentenza del 22/07/2016 n. 15183 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise, che aveva accolto l'appello del Comune e ritenuto dovuta la TARSU per gli anni 2003 e 2004, sostenendo: la tardività dell'appello comunale; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'errata determinazione della superficie tassabile; l'insussistenza della soggettività passiva perché non proprietaria dell'immobile e perché i rifiuti prodotti non sarebbero stati urbani; nonché un vizio di motivazione sull'accertamento della superficie imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l'appello del Comune, considerando applicabile anche al difensore con studio nell'area colpita dal terremoto la sospensione dei termini processuali prevista dal D.L. n. 39/2009. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili e, comunque, infondati: le censure erano formulate in modo cumulativo e non autosufficiente, mentre il presupposto della TARSU è la semplice occupazione o detenzione delle superfici, non la proprietà dell'immobile. La contribuente è stata condannata al pagamento di 2.500 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.L. n. 39/2009, art. 5, comma 3
Sospensione dei termini perentori processuali dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 a favore dei soggetti residenti, aventi sede operativa o esercenti attività nei comuni colpiti dal sisma.
La sospensione è stata interpretata estensivamente, includendo anche gli avvocati con studio professionale nell'area terremotata, così da rendere tempestivo l'appello notificato dal Comune.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 38
Disciplina i termini e le modalità di impugnazione delle sentenze tributarie; nel caso concreto, il termine per l'appello è stato calcolato tenendo conto della sospensione connessa al sisma.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 1
Il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione o detenzione di locali e aree.
Ai fini TARSU è sufficiente la disponibilità o occupazione della superficie potenzialmente produttrice di rifiuti; non è necessario essere proprietari dell'immobile.
D.Lgs. n. 507/1993, artt. 70, 71, 72, 73 e 76
Le disposizioni riguardano gli obblighi dichiarativi, l'accertamento, la riscossione e gli altri profili applicativi della TARSU; le relative censure della contribuente non sono state esaminate nel merito per carenza di specificità e corretta impostazione processuale.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi nei limiti delle domande proposte; la Corte ha escluso la violazione perché la CTR aveva semplicemente accolto parzialmente la pretesa tributaria.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Per le sentenze depositate dopo l'11 settembre 2012 non è più deducibile il precedente vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria, salvo i più ristretti limiti del nuovo testo normativo; il motivo della contribuente è stato quindi dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il giudice dà atto dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Nella TARSU il soggetto passivo è normalmente chi occupa o detiene l'immobile, anche se non ne è proprietario; la proprietà non è di per sé necessaria per l'imposizione.
- Le contestazioni sulla superficie tassata e sulla natura dei rifiuti devono essere specifiche, documentate e formulate con il corretto vizio processuale; il ricorso per cassazione non può limitarsi a cumulare censure incompatibili o generiche.
- Quando si contesta la tardività di un'impugnazione, occorre considerare tutte le sospensioni e proroghe dei termini, comprese quelle eccezionali collegate a eventi calamitosi e applicabili ai difensori operanti nelle zone colpite.
- La Corte di cassazione non riesamina liberamente i fatti né corregge motivi ambigui: il ricorrente deve indicare con precisione l'atto, il contenuto rilevante, la norma violata e il vizio processuale dedotto.
- Il mancato rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza può comportare l'inammissibilità del motivo anche prima di una valutazione completa della fondatezza della pretesa tributaria.
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