Sentenza del 29/01/2015 n. 831 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Definitività della pretesa - Mancata impugnazione dell'atto prodromico - Impugnazione dell'atto successivo - Inammissibilità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’impugnazione è inammissibile nella parte in cui mira a rimettere in discussione l’accertamento ormai definitivo per mancata impugnazione dell’atto prodromico. La cartella resta impugnabile esclusivamente per vizi propri, come eventuali difetti della notifica, errori di calcolo, mancata corrispondenza con il titolo o altri vizi direttamente attinenti alla riscossione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di contestare, mediante impugnazione della cartella di pagamento, questioni relative all’avviso di accertamento anteriormente notificato e non impugnato. La cartella, quando richiama un avviso di accertamento, si limita a intimare il pagamento di una pretesa già determinata e non costituisce un nuovo atto impositivo autonomo.
Norme richiamate
Principio della definitività dell’atto impositivo non impugnato
La mancata impugnazione dell’avviso di accertamento nei termini ordinari rende definitiva la pretesa tributaria e impedisce di contestarne il merito in occasione dell’impugnazione di un atto successivo.
Principio di impugnabilità della cartella per soli vizi propri
La cartella fondata su un avviso di accertamento non costituisce un nuovo atto impositivo, ma un atto di riscossione; pertanto può essere contestata soltanto per vizi propri e non per questioni riguardanti la legittimità o il contenuto dell’accertamento presupposto.
Massime di principio
- Quando un atto tributario presupposto, come un avviso di accertamento, è stato regolarmente notificato e non viene impugnato tempestivamente, la pretesa diventa definitiva.
- L’impugnazione dell’atto successivo, come la cartella di pagamento, non consente normalmente di recuperare contestazioni che avrebbero dovuto essere proposte contro l’atto presupposto.
- La cartella può essere contestata per vizi propri, tra cui irregolarità della notifica, errori nell’importo richiesto, inesistenza o difformità del titolo, prescrizione o decadenza della riscossione, quando deducibili.
- Per valutare la ricevibilità del ricorso occorre distinguere tra contestazioni relative al merito dell’imposta, da rivolgere contro l’atto impositivo, e contestazioni relative alla fase di riscossione, proponibili contro la cartella.
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