Ordinanza n. 13595/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno – del 25.5.2026, a mezzo del quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all’arruolamento in qualità di Volontario in ferma iniziale nell’Esercito Italiano (VFI) 2° Blocco 2026 (Concorso indetto con Decreto pubblicato su portale InPA il 13.10.2025).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'arruolamento come Volontario in ferma iniziale nell'Esercito Italiano, motivato dalla rilevazione di extrasistolia ventricolare ripetitiva
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato il provvedimento con cui è stato dichiarato non idoneo al reclutamento nel VFI dell'Esercito Italiano, secondo blocco 2026, per la causa di imperfezione sanitaria codificata come L3 - extrasistolia ventricolare ripetitiva. Ha contestato la diagnosi e/o la rilevanza ostativa della condizione sanitaria producendo documentazione medica. Il testo non specifica ulteriori vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né ha deciso definitivamente sulla sospensione del provvedimento. Ha disposto una verificazione istruttoria ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, eventualmente coadiuvata da specialisti delle proprie strutture. La verificazione dovrà svolgersi in contraddittorio, acquisendo la documentazione medica prodotta dalle parti e la normativa e le regole tecniche applicabili agli accertamenti sanitari; dovrà accertare l'esistenza, l'entità e gli eventuali riflessi menomanti della condizione contestata, indicando il codice attribuibile al candidato e formulando un giudizio espresso sulla sua idoneità al reclutamento sotto tale profilo. Le parti dovranno essere preavvisate delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione dovrà essere trasmessa, possibilmente, entro il 15 settembre 2026; la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 settembre 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. Il TAR ha inoltre precisato che la graduatoria concorsuale eventualmente sopravvenuta deve essere impugnata tempestivamente nel termine decorrente dalla sua pubblicazione.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la verificazione istruttoria.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale disciplina della verificazione disposta dal giudice, da svolgere in contraddittorio tra le parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
d.lgs. 101/2018
Richiamato esclusivamente quale fonte modificativa dell'art. 2-septies del d.lgs. 196/2003.
Massime di principio
- Quando, in una controversia relativa a un giudizio di non idoneità sanitaria al reclutamento militare, la documentazione medica delle parti non consente al giudice di acclarare direttamente l'effettiva sussistenza e rilevanza della condizione contestata, il giudice può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola a un organo sanitario pubblico qualificato.
- La verificazione sanitaria deve essere svolta in contraddittorio, con acquisizione della documentazione medica rilevante e possibilità per le parti di partecipare alle operazioni mediante difensore e consulente tecnico, formulando rilievi da riportare a verbale.
- In una verificazione riguardante l'idoneità al reclutamento militare, l'organo verificatore deve accertare non solo l'esistenza della condizione sanitaria, ma anche la sua entità, gli eventuali riflessi menomanti, il codice sanitario attribuibile secondo le regole tecniche applicabili e la conseguente idoneità o non idoneità al reclutamento.
- L'eventuale graduatoria concorsuale sopravvenuta deve essere impugnata tempestivamente entro il termine decorrente dalla sua pubblicazione, anche quando sia pendente il giudizio relativo alla precedente esclusione o non idoneità.
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