Sentenza del 22/03/2016 n. 299 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
La destinazione "industriale" impressa con il Piano Regolatore non ha una efficacia limitata nel tempo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la durata degli effetti della destinazione urbanistica industriale prevista dal Piano Regolatore di un'area o di un nucleo di sviluppo industriale. Si discuteva se, decorso il termine decennale previsto per i vincoli, venisse meno anche la destinazione industriale dell'area oppure soltanto i vincoli espropriativi. La decisione chiarisce che il termine di dieci anni riguarda esclusivamente i vincoli preordinati all'espropriazione o comportanti l'inedificabilità, mentre la destinazione industriale e le altre prescrizioni urbanistiche conservano efficacia.
La decisione
La destinazione industriale impressa dal Piano Regolatore non è soggetta a una durata limitata. Alla scadenza del termine decennale decadono soltanto i vincoli espropriativi, non la disciplina urbanistica generale del piano, che continua a stabilire le tipologie edilizie ammesse, le opere da realizzare e le regole costruttive applicabili. La dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 52 del d.P.R. n. 218 del 1978 riguarda esclusivamente la reiterazione senza indennizzo dei vincoli espropriativi o di inedificabilità.
Norme richiamate
Articolo 52 del d.P.R. n. 218 del 1978
La dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 52 del d.p.r. n. 218 del 1978 è limitata solo alla possibilità della reiterazione senza indennizzo dei meri vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità.
La norma, come interpretata nella decisione, non determina la cessazione della destinazione industriale né dell'efficacia urbanistica generale dei piani regolatori allo scadere dei dieci anni; incide soltanto sulla reiterazione senza indennizzo dei vincoli espropriativi o di inedificabilità.
Massime di principio
- La scadenza decennale dei vincoli urbanistici non comporta automaticamente la perdita della destinazione urbanistica dell'area.
- Occorre distinguere tra vincoli espropriativi o sostanzialmente ablativi, soggetti a limiti temporali, e prescrizioni urbanistiche conformative, che possono avere efficacia a tempo indeterminato.
- Una destinazione industriale contenuta in un piano regolatore continua a produrre effetti finché non venga modificata o sostituita da un nuovo strumento urbanistico.
- La decadenza del vincolo espropriativo non attribuisce automaticamente al proprietario una libertà edificatoria piena né consente usi incompatibili con la destinazione industriale vigente.
- Per valutare la situazione concreta è necessario verificare il contenuto specifico della prescrizione: se impone un vincolo preordinato all'esproprio o l'inedificabilità, può operare il termine decennale; se disciplina l'assetto urbanistico e gli usi ammessi, può restare efficace senza limite temporale.
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