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Ordinanza

Ordinanza n. 7345/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13185/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 13185/2025, che ha accolto solo parzialmente il ricorso contro il provvedimento AGCM del 5 luglio 2022, il quale ha qualificato come pratica commerciale scorretta l’omessa informazione sulle modalità di applicazione della prescrizione biennale per crediti relativi a consumi pregressi, vietandone la continuazione e irrogando una sanzione di 5.000.000 euro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Abbanoa ha appellato la sentenza del TAR che aveva accolto solo parzialmente la domanda di annullamento del provvedimento AGCM n. 30227 del 5 luglio 2022 e degli atti presupposti. Con il primo motivo ha dedotto error in iudicando e violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della l. 689/1981, dell’art. 6 e del principio di tempestiva contestazione degli illeciti, dell’art. 27 del Codice del consumo e dell’art. 97 Cost., nonché difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e irragionevolezza. Ha sostenuto che, se fosse confermata l’interpretazione del TAR, nell’ordinamento non residuerebbe alcun termine decadenziale per la contestazione dell’illecito da parte dell’AGCM. In subordine ha chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 27 d.lgs. 206/2005 e dell’art. 14 l. 689/1981, nella parte in cui non stabilisce un termine di decadenza per l’avvio dell’istruttoria AGCM quando l’Autorità abbia già raccolto gli elementi rilevanti, chiedendo una pronuncia additiva. All’udienza ha inoltre manifestato la volontà di intervenire nel giudizio costituzionale già pendente a seguito dell’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato n. 5167/2026, concernente l’assenza di un termine determinato per l’avvio della fase istruttoria.

La decisione

Il Collegio non ha deciso i motivi d’appello né la questione di costituzionalità prospettata. Ha rilevato che il giudizio era pendente alla data dell’ordinanza di rimessione n. 5167/2026 e che in questo appello era stata già formulata, entro il termine rilevante, un’eccezione di illegittimità costituzionale relativa al medesimo art. 14 della l. 689/1981. In base alla modifica delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026, ricorrono quindi i presupposti perché l’appellante chieda alla Corte costituzionale l’autorizzazione a intervenire nel giudizio costituzionale già instaurato. Per consentire la presentazione di tale istanza, la trattazione è stata rinviata all’udienza del 17 giugno 2027. Nessuna statuizione sulle spese risulta dal testo.

Norme richiamate

  • art. 14 l. 689/1981

    La censura riguarda la parte in cui queste norme non prevedono un termine di decadenza per la contestazione dell'illecito, cioè per l'avvio dell'istruttoria dell'AGCM quando l'Autorità ha già raccolto gli elementi rilevanti.

    La questione costituzionale prospettata concerne l’assenza, nell’art. 14, di un termine determinato per la contestazione dell’illecito o per l’avvio dell’istruttoria; l’ordinanza non decide nel merito la censura.

  • art. 4, comma 4, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

    La Corte può inoltre autorizzare l’intervento delle parti di altri giudizi, pendenti innanzi a un giudice di cui all’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla data di pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, nei quali debba essere applicata la disposizione censurata e una delle parti abbia già formulato entro tale termine una eccezione di illegittimità costituzionale concernente la medesima disposizione.

    La norma consente alla Corte costituzionale di autorizzare l’intervento nel giudizio costituzionale delle parti di altri giudizi pendenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, quando in tali giudizi sia applicabile la stessa disposizione censurata e sia stata tempestivamente sollevata una questione sulla medesima disposizione.

Massime di principio

  • La parte di un giudizio pendente, nel quale sia applicabile la disposizione oggetto di una questione di legittimità costituzionale e sia stata già formulata un’eccezione relativa alla medesima disposizione entro il termine previsto, può chiedere alla Corte costituzionale l’autorizzazione a intervenire nel giudizio costituzionale instaurato con l’ordinanza di rimessione.
  • Quando ricorrono i presupposti per chiedere l’intervento nel giudizio costituzionale e occorre consentire alla parte di presentare la relativa istanza, il giudice amministrativo può rinviare la prosecuzione della trattazione della causa senza decidere, in quella sede, i motivi d’appello o la questione costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieAppelloRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

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