Sentenza del 14/02/2019 n. 4403 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la classificazione doganale di due programmatori elettronici regolatori del flusso di liquidi, destinati a impianti di irrigazione. La società sosteneva che, non potendo funzionare autonomamente e dovendo essere collegati ad elettrovalvole e a un impianto di irrigazione, dovessero essere classificati come parti dell'impianto, nella voce 8424. L'Ufficio doganale li aveva invece classificati nella voce 9032, relativa agli strumenti e apparecchi di regolazione o controllo automatici, ritenendoli autonomi sotto il profilo merceologico e specificamente ricompresi in tale voce. L'Agenzia ha impugnato la decisione d'appello deducendo la violazione delle Regole generali interpretative 1 e 6 della Nomenclatura combinata e delle norme sulle parti e accessori, nonché, con il secondo motivo, l'omessa pronuncia su una specifica censura normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta la classificazione nella voce 9032, sottovoce 9032 89 00. Ha stabilito che la funzione determinante del prodotto è la regolazione automatica del flusso di liquidi e che la nota 7, lettera a), del Capitolo 90 descrive espressamente strumenti destinati a regolare il flusso, il livello o la pressione di fluidi e a mantenerli ai valori prescritti. La mancanza di autonomia funzionale e il fatto che il programmatore fosse componente dell'impianto di irrigazione non impediscono la classificazione nella propria voce tariffaria specifica. In base alla nota 2, lettera a), del Capitolo 90 e alla nota 2, lettera a), della Sezione XVI, una parte che costituisce essa stessa un oggetto classificabile in una voce specifica deve essere classificata in tale voce, mentre il criterio della destinazione esclusiva o principale previsto dalla lettera b) è meramente sussidiario. La sentenza d'appello è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2658/1987, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa 1
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci e dalle note pertinenti.
La classificazione deve fondarsi anzitutto sul testo delle voci tariffarie e delle note di sezione o di capitolo, non sulla funzione generale del prodotto o sulla sua destinazione d'uso.
Regolamento CEE n. 2658/1987, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa 6
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci.
Dopo aver individuato la voce principale, la sottovoce deve essere determinata applicando il testo delle sottovoci e, mutatis mutandis, le regole generali interpretative.
Nota 7, lettera a), del Capitolo 90 della Nomenclatura combinata
La voce 9032 comprende unicamente gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi (...) la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo.
Un dispositivo che regola automaticamente il flusso di liquidi e lo mantiene ai valori impostati rientra nella voce 9032, anche se opera come componente di un impianto più ampio.
Nota 2, lettera a), del Capitolo 90
Le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (...) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine (...) ai quali essi sono destinati.
La parte di una macchina che costituisce autonomamente un oggetto descritto da una specifica voce tariffaria deve essere classificata nella propria voce, indipendentemente dalla macchina alla quale è destinata.
Nota 2, lettera b), del Capitolo 90
Le parti ed accessori (...) se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina (...) sono classificati nella voce afferente a detta macchina.
Il criterio della destinazione esclusiva o principale è sussidiario e si applica soltanto quando la parte non è già classificabile in una propria voce specifica ai sensi della lettera a).
Nota 2, lettere a) e b), della Sezione XVI della Nomenclatura combinata
Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.
Anche per le parti di macchine dei capitoli 84 e 85 prevale la classificazione propria del componente quando esso è riconducibile a una voce specifica; la destinazione alla macchina principale rileva solo in via subordinata.
Nota 1, lettera m), della Sezione XVI della Nomenclatura combinata
La sezione non comprende gli oggetti del capitolo 90.
Un prodotto che rientra nel Capitolo 90 non può essere riclassificato nella voce dell'impianto o della macchina cui è collegato e che appartiene alla Sezione XVI.
Regolamento CE n. 1545/2006
È richiamato quale testo normativo applicabile alla Nomenclatura combinata e alle note della Sezione XVI, ma la Corte ha ritenuto assorbita la censura relativa alla sua omessa applicazione.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 maggio 2014, causa C-297/13, Data I/O GmbH
La regola sulla destinazione esclusiva o principale delle parti opera soltanto quando il componente non costituisce già un oggetto autonomamente classificabile in una voce specifica.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 febbraio 2007, causa C-183/06, Ruma
Conferma l'applicazione dei criteri di classificazione propri delle parti e dei componenti nell'ambito della Sezione XVI.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 novembre 2014, causa C-666/13, Rohm Semiconductor GmbH
Ribadisce che i componenti ricompresi in una voce tariffaria propria devono essere classificati in tale voce, anche se destinati a una macchina o a un impianto determinato.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale prevale il testo specifico della voce tariffaria e delle relative note rispetto alla destinazione economica del bene o al fatto che esso sia utilizzato all'interno di un impianto più ampio.
- La mancanza di autonomia funzionale non comporta automaticamente la classificazione del prodotto come parte dell'impianto principale: occorre verificare se il componente svolga una funzione tipica espressamente descritta da una propria voce doganale.
- Per le parti e gli accessori, il criterio della destinazione esclusiva o principale alla macchina è sussidiario. Prima bisogna accertare se il componente sia già classificabile autonomamente in una voce specifica.
- Un dispositivo elettronico che misura, regola o mantiene automaticamente il flusso, la pressione, il livello o altra caratteristica di un fluido può rientrare nella voce 9032 anche quando è installato in un sistema di irrigazione o in altro impianto.
- La classificazione deve seguire la funzione oggettiva e tecnicamente verificabile del prodotto, non la sua denominazione commerciale né il ruolo che svolge nell'impianto complessivo.
- Quando le note di una sezione escludono espressamente gli oggetti classificabili in un altro capitolo, tale esclusione impedisce di ricondurre il componente alla voce della macchina principale.
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