Sentenza n. 5126/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano terapeutico che prescriveva al minore un trattamento generico di psicomotricità da 2 a 10 ore settimanali, eliminando la logopedia, e diniego implicito dell'erogazione del trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3 con compromissione cognitiva e del linguaggio, necessitasse di un trattamento cognitivo-comportamentale ABA in regime domiciliare e nei contesti di vita, con intensità indicata in almeno 30 ore settimanali, oltre a supervisione mediante analista comportamentale BCBA e parent training. Hanno contestato il piano terapeutico dell'ASL, che prevedeva soltanto psicomotricità e sopprimeva la logopedia precedentemente erogata. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, del d.lgs. 502/1992, della l. 134/2015 e degli artt. 25 e 60 del DPCM 12 gennaio 2017, per mancata garanzia di un trattamento rientrante nei LEA; omessa motivazione e violazione dell'art. 3 l. 241/1990, per l'assenza di spiegazioni circa il mancato accoglimento delle indicazioni terapeutiche ABA; eccesso di potere, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità, per la mancata considerazione della gravità della patologia, della minore età e delle indicazioni delle linee guida; omessa istruttoria, per l'assenza di un'adeguata valutazione sanitaria individualizzata; violazione della DGRC 131/2021 e della disciplina regionale, per l'adozione della prescrizione da parte di un singolo medico anziché di un'equipe. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la conferma della psicomotricità, il ripristino della logopedia e l'erogazione di tre ore mensili di supervisione BCBA e di parent training.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha valorizzato la verificazione disposta in sede cautelare, secondo cui il trattamento ABA domiciliare e nei contesti di vita era opportuno per il minore, con un'intensità di 12-15 ore settimanali, integrato con la comunicazione aumentativa alternativa (CAA) e soggetto a rimodulazioni periodiche dopo rivalutazione clinica. Il Collegio ha ritenuto attendibili e condivisibili le conclusioni del verificatore, anche quanto alla necessità di evitare un'intensità eccessiva, poiché le caratteristiche del minore avrebbero potuto rendere non sostenibile un trattamento più intensivo, aumentando stress e riducendo l'aderenza. È stata inoltre ritenuta opportuna l'erogazione di cinque ore mensili di intervento sui genitori, articolate in un'ora mensile di supervisione BCBA e quattro ore di interventi informativi, psicoeducativi, di supporto e training. Il TAR ha riconosciuto che al servizio territoriale resta la competenza a definire la modulazione operativa, l'integrazione con gli altri interventi e la durata concreta del progetto, secondo criteri di appropriatezza clinica e individualizzazione terapeutica, con periodiche rivalutazioni. Non è stata accolta la richiesta di predeterminare una durata fissa del trattamento né quella di imporre la soglia di almeno 30 ore settimanali. Il piano terapeutico impugnato è stato annullato e l'ASL è stata ordinata a erogare il trattamento ABA e gli interventi sui genitori nei termini indicati in motivazione. L'ASL è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge, nonché alle spese di verificazione.
Norme richiamate
artt. 2, 3 e 32 Cost.
Invocati dai ricorrenti a tutela dei diritti fondamentali della persona, dell'uguaglianza e del diritto alla salute.
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, l. 18/2009
Invocata quale parametro di tutela del minore con disabilità e di accesso agli interventi appropriati.
d.lgs. 502/1992
Richiamato in materia di organizzazione e prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
l. 134/2015
Richiamata quale disciplina specifica per la diagnosi, la cura e l'assistenza delle persone con disturbi dello spettro autistico.
artt. 25 e 60 DPCM 12 gennaio 2017
Richiamati in relazione alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nei LEA per persone con disturbi dello spettro autistico e disabilità.
art. 3 l. 241/1990
Invocato per censurare l'omessa motivazione del piano terapeutico e del mancato riconoscimento del trattamento ABA.
DGRC Campania 131/2021
Richiamata dai ricorrenti in relazione alle modalità di valutazione e prescrizione del progetto riabilitativo.
Decreto Regione Campania n. 83 del 31 ottobre 2019
Richiamato dai ricorrenti con riguardo alla necessità di una valutazione collegiale o in equipe.
artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Posti a fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nell'erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA, l'amministrazione sanitaria deve assicurare un progetto terapeutico appropriato e individualizzato, fondato sulle condizioni cliniche concrete del paziente e non su una prescrizione generica o standardizzata.
- Il giudice amministrativo può disporre una verificazione medico-specialistica per accertare l'appropriatezza e l'intensità del trattamento sanitario dovuto; le relative risultanze possono fondare l'annullamento del piano terapeutico e la conformazione dell'azione amministrativa.
- L'individuazione del modello terapeutico appropriato non esclude la competenza del servizio sanitario territoriale a definire la modulazione operativa, l'integrazione con altri interventi e le periodiche rimodulazioni, purché tali scelte siano basate su appropriatezza clinica e individualizzazione terapeutica.
- Per un minore con disturbo dello spettro autistico, il trattamento ABA può dover essere erogato anche in regime domiciliare e nei contesti di vita, integrato con la comunicazione aumentativa alternativa quando ciò sia ritenuto clinicamente opportuno.
- La prescrizione di un trattamento sanitario non può essere determinata astrattamente mediante una soglia oraria fissa quando la valutazione clinica evidenzi che un'intensità maggiore potrebbe risultare non sostenibile per il paziente e ridurre l'aderenza o l'efficacia del percorso.
- L'attività di sostegno ai genitori, comprensiva di supervisione specialistica, informazione, interventi psicoeducativi e training, può costituire parte necessaria del progetto riabilitativo individualizzato e deve essere assicurata quando indicata dalla valutazione clinica.
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