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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20041 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sostenendo la violazione della legge n. 212/2000, art. 7, comma 2, e deducendo la nullità o annullabilità della cartella di pagamento per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento. La cartella riguardava IVA, IRPEF e IRAP relative all’anno 2004, richieste a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. Il contribuente contestava in particolare la validità formale della cartella, il cui ruolo era stato reso esecutivo nel settembre 2007 e notificato nel dicembre 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e ha confermato che l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava la nullità della cartella, poiché il ruolo era stato consegnato all’agente della riscossione prima del 1° giugno 2008. La Corte ha inoltre precisato che non è sufficiente invocare una mera irregolarità formale: il contribuente deve dedurre e dimostrare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, circostanza non verificatasi nel caso concreto. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR, che aveva annullato la pretesa limitatamente all’IRAP per carenza di autonoma organizzazione, mantenendo invece valide le pretese relative a IVA e IRPEF. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, sulla cui base era stata emessa la cartella di pagamento.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2

    Prevede obblighi di trasparenza e di indicazione degli elementi rilevanti negli atti dell’amministrazione finanziaria; nel caso concreto, la sua violazione non è stata ritenuta idonea a determinare la nullità della cartella in assenza di un concreto pregiudizio.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge n. 31 del 2008

    La cartella di pagamento ... contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni ... si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse.

    La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera soltanto per i ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008 in poi; per i ruoli anteriori tale omissione non determina la nullità della cartella.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Riguarda il contenuto e la disciplina della cartella di pagamento, cui si applica l’obbligo di indicazione dei responsabili del procedimento nei limiti temporali stabiliti dal D.L. n. 248 del 2007.

  • Costituzione, art. 3 e art. 24, come richiamati nella sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2009

    La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità della disciplina transitoria, escludendo che, prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, l’omessa indicazione del responsabile comportasse già la nullità della cartella.

Massime di principio

  • Per valutare la validità di una cartella priva dell’indicazione del responsabile del procedimento occorre verificare la data di consegna del ruolo all’agente della riscossione, non soltanto la data di notifica della cartella.
  • Per i ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta, di per sé, la nullità della cartella.
  • Le irregolarità formali dell’atto tributario non determinano automaticamente l’annullamento: il contribuente deve indicare e dimostrare uno specifico pregiudizio subito, in particolare una concreta lesione del diritto di difesa.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base alla normativa vigente al momento della formazione o consegna del ruolo, tenendo distinta tale data da quella di emissione o notificazione della cartella.
  • L’accoglimento di una contestazione relativa a un singolo tributo, come l’IRAP per mancanza di autonoma organizzazione, non comporta necessariamente l’annullamento integrale della cartella per gli altri tributi validamente richiesti.

Testo integrale

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