Cassazione Civile, Ordinanza n. 00391/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva imputato a una società, per l’anno d’imposta 2012, ricavi fatturati da una cooperativa sociale ritenuta interposta fittiziamente nello svolgimento dell’attività d’impresa, al fine di conseguire vantaggi fiscali previsti per le cooperative sociali in materia di imposte dirette e IVA. Secondo l’Ufficio, dalla verifica della Guardia di Finanza era emerso che la cooperativa, costituita dagli stessi soci, aveva riassunto i dipendenti e proseguito la medesima attività della società originaria, negli stessi locali, con gli stessi clienti e sotto la direzione delle stesse persone. Dopo un primo parziale accoglimento del ricorso della contribuente in primo grado e un successivo accoglimento integrale in appello, la Corte di cassazione aveva cassato con rinvio la sentenza di appello, imponendo al giudice di rinvio di esaminare e valutare anche le dichiarazioni rese dai terzi alla Guardia di Finanza. Nel giudizio di rinvio la nuova decisione aveva accolto il ricorso originario della contribuente, ritenendo insufficienti gli indizi dell’Ufficio a dimostrare l’interposizione e, in particolare, la gestione uti dominus da parte dell’interponente delle risorse dell’interposto. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: (1) nullità della sentenza di rinvio per violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato al principio di diritto, non avrebbe valutato complessivamente gli indizi e si sarebbe limitato ad affermazioni apodittiche sull’irrilevanza delle dichiarazioni dei terzi, richiamando inoltre in modo acritico una sentenza del Tribunale di Arezzo relativa a un diverso giudizio; (2) violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per non avere riconosciuto che i dati acquisiti (coincidenza di struttura, soci, locali, clientela, fatture con meri aggiustamenti grafici) dimostravano una gestione uti dominus e quindi l’interposizione fittizia del soggetto interposto. La società contribuente non si è difesa nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di rinvio si era conformato al precedente dictum della Cassazione perché aveva effettivamente esaminato e valorizzato le dichiarazioni dei terzi, pur giungendo, con motivazione autonoma, a escludere che gli elementi raccolti fossero idonei a provare la gestione uti dominus delle risorse della cooperativa e dunque l’interposizione fittizia ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale, considerando il richiamo alla sentenza del Tribunale di Arezzo un mero rafforzamento della motivazione. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; la Corte ha ribadito che la valutazione del materiale indiziario e la ricostruzione del fatto restano riservate al giudice di merito, una volta applicato correttamente il criterio della prova presuntiva e dell’onere probatorio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la società era rimasta intimata. È stato inoltre escluso l’obbligo del raddoppio del contributo unificato, essendo soccombente un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
La norma antielusiva richiede, in caso di reddito d’impresa interposto, la prova che il soggetto interponente sia il reale possessore del reddito; nel caso esaminato tale prova doveva emergere da presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare la gestione uti dominus delle risorse dell’interposto.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel primo motivo come norma violata nella precedente fase rescindente, in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie amministrative.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel precedente giudizio di cassazione insieme all’art. 39 d.P.R. 600/1973 per censurare l’omesso esame delle dichiarazioni dei terzi.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente, ma non è vincolato a una conclusione probatoria predeterminata.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione della sentenza della CGT di secondo grado.
art. 2697 c.c.
Invocato per censurare la ripartizione e l’assolvimento dell’onere della prova in tema di interposizione fittizia e accertamento tributario.
art. 2729 c.c.
Invocato in relazione al valore delle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che la doglianza, in concreto, mirava a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale nella valutazione della prova e nell’applicazione della norma antielusiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno/degli obblighi del giudice di rinvio e per asserito difetto di motivazione.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel principio ribadito dalla Corte: il divieto di prova testimoniale nel processo tributario riguarda la prova testimoniale assunta con le garanzie del contraddittorio e non impedisce di utilizzare, come elementi indiziari, dichiarazioni rese in sede amministrativa agli organi verificatori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in quanto la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza o all’Amministrazione finanziaria in sede extraprocessuale non sono equiparate alla prova testimoniale vietata, ma possono essere utilizzate come elementi indiziari concorrenti con altri elementi di prova.
- In tema di interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, l’Amministrazione deve fornire presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare che il soggetto interponente sia il reale possessore del reddito; per reddito d’impresa è necessario provare la gestione uti dominus dell’impresa e delle risorse finanziarie dell’interposto.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente, ma conserva il potere di valutare liberamente la portata probatoria degli elementi acquisiti, purché li esamini effettivamente.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del merito: quando la censura mira in concreto a rivalutare gli indizi e le prove, il motivo è inammissibile.
- Il richiamo a una decisione di altro giudice, anche in materia collegata, può al più costituire un argomento rafforzativo della motivazione, ma non è di per sé vizio di nullità se la sentenza impugnata contiene già una autonoma e sufficiente valutazione del materiale probatorio.
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