Sentenza n. 833/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di evoluzione e gestione del Sistema Account Based Ticketing per il trasporto pubblico locale, nonché gli atti di gara e la graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata con 91,20 punti contro i 91,81 dell'aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura, chiedendo l'esclusione dell'aggiudicataria, l'attribuzione di ulteriori punti alla propria offerta, la riformulazione della graduatoria, l'aggiudicazione in proprio favore o, in subordine, il risarcimento del danno. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 10, 99, 100 e 107 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e del capitolato, oltre a difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il servizio dichiarato dall'aggiudicataria non integrasse il requisito di capacità tecnico-professionale: mancavano, secondo la ricorrente, la multimodalità, la prevalenza della componente software ABT rispetto all'hardware e il valore minimo richiesto. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione del gruppo di lavoro dell'aggiudicataria, in particolare l'equipollenza del diploma accademico in Media Design al titolo minimo richiesto per il Business Analyst, nonché l'attribuzione dei punteggi, deducendo travisamento, disparità di trattamento, illogicità e difetto di istruttoria e motivazione. Con i motivi aggiunti ha censurato la verifica del DGUE e dei requisiti, rilevando una differenza tra l'importo dichiarato dall'aggiudicataria e quello risultante dalla documentazione contabile, e ha nuovamente contestato la pertinenza e la computabilità delle singole prestazioni e fatture relative al servizio dichiarato, sostenendo che, espunte le componenti non pertinenti, non sarebbe stata raggiunta la soglia minima.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Quanto al requisito tecnico-professionale, ha ritenuto che la lex specialis non richiedesse un servizio multimodale in senso stretto, ma un sistema di bigliettazione strutturalmente idoneo a supportare la vendita di titoli relativi a più modalità di trasporto e interoperabile con sistemi esistenti. Anche un sistema sviluppato per una singola modalità può quindi essere idoneo se, per architettura e caratteristiche funzionali, è estensibile a contesti multi-operatore. Il requisito va verificato considerando globalmente l'esperienza maturata, senza pretendere l'identità tra il servizio pregresso e quello oggetto di gara; le componenti software, hardware e accessorie di un sistema di bigliettazione elettronica sono funzionalmente integrate e non possono essere artificiosamente scorporate. Il servizio dichiarato dall'aggiudicataria è stato quindi ritenuto idoneo e comunque sufficiente a superare la soglia economica richiesta. La differenza tra l'importo autodichiarato nel DGUE e quello risultante dalla documentazione non è stata ritenuta decisiva né, di per sé, indice di inattendibilità o vizio istruttorio, poiché la stazione appaltante può selezionare e valutare le singole voci purché il requisito resti comprovato. Quanto al gruppo di lavoro, il giudice ha ritenuto legittima l'equipollenza del diploma accademico AFAM di primo livello alla laurea triennale, sulla base dell'art. 1, commi 102 e seguenti, della l. 228/2012. Le valutazioni della commissione sui punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, incoerenza o travisamento, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Nel caso concreto non sono emersi tali vizi; la richiesta di valorizzare la maggiore esperienza o seniority del gruppo della ricorrente avrebbe integrato postumamente la lex specialis, che non prevedeva tali criteri. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di 3.000 euro oltre accessori a favore di ciascuna delle parti costituite.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Disciplina della procedura aperta nell'ambito della quale è stata indetta la gara.
art. 100 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai requisiti di partecipazione e alla capacità tecnico-professionale richiesta dalla lex specialis.
art. 107 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla valutazione delle offerte e all'attività della commissione giudicatrice.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'eventuale rilevanza di dichiarazioni non veritiere o fuorvianti quale grave illecito professionale; la censura non è stata accolta.
art. 98 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione al grave illecito professionale; il giudice ha escluso che la discrasia negli importi integrasse, nel caso concreto, un vizio invalidante.
artt. 47 e 71 d.P.R. 445/2000
Richiamati per la natura sostitutiva della dichiarazione contenuta nel DGUE e per l'obbligo di verifica; il TAR ha ritenuto che la verifica sostanziale fosse stata svolta e che la non perfetta coincidenza degli importi non fosse decisiva.
art. 1, commi 102 e seguenti, l. 228/2012
Ritenuto fondamento dell'equipollenza dei diplomi accademici AFAM di primo livello alle lauree triennali ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e della partecipazione alle procedure selettive.
Massime di principio
- Il requisito di capacità tecnico-professionale relativo a servizi analoghi non richiede l'identità o la perfetta sovrapponibilità tra il servizio pregresso e quello oggetto di gara, ma una complessiva corrispondenza delle prestazioni rispetto alla finalità di dimostrare l'idoneità professionale dell'operatore.
- Quando la lex specialis richiede un sistema tecnologico strutturalmente idoneo all'interoperabilità o alla multimodalità, il requisito può essere soddisfatto anche da un sistema concretamente impiegato per una sola modalità di trasporto, se la sua architettura e le sue funzionalità ne consentono l'estensione a più servizi o operatori.
- Nella verifica dell'esperienza tecnica relativa a sistemi tecnologici integrati, le componenti software, hardware, di integrazione e manutenzione devono essere valutate globalmente quando concorrono unitariamente alla realizzazione di un sistema completo e funzionante; non è legittimo scorporarle artificiosamente per ridurre il valore dell'esperienza.
- La non perfetta coincidenza tra gli importi dichiarati nel DGUE e quelli risultanti dalla documentazione di comprova non determina di per sé inattendibilità della dichiarazione o illegittimità dell'aggiudicazione, se la stazione appaltante ha svolto una verifica sostanziale e il requisito minimo risulta comunque comprovato.
- Le valutazioni della commissione giudicatrice espressive di discrezionalità tecnica sono sindacabili per logicità, coerenza, ragionevolezza e assenza di travisamento, ma il giudice non può sostituire alla valutazione tecnica dell'amministrazione una propria diversa valutazione in assenza di anomalie manifeste.
- I criteri di valutazione dell'offerta non possono essere integrati postumamente in giudizio: elementi non previsti dalla lex specialis, quali la distinzione tra figure junior e senior, non possono essere utilizzati per pretendere una diversa attribuzione dei punteggi.
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