Cassazione Penale, Sentenza n. 13263/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi principali: 1) esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., sostenendo che, a seguito della riqualificazione del capo a), ricorrevano i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità; 2) vizio e insufficiente motivazione del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello, nonostante la riqualificazione del reato in termini meno gravi e il proscioglimento del capo b), ha aumentato o comunque disposto una pena (10 mesi e 20 giorni) senza adeguata motivazione e senza il corretto calcolo della pena base e dei canoni dell'art. 133 c.p.; 3) mancata e carente motivazione circa il diniego del beneficio della non menzione, pur essendo stato chiesto in appello e richiedendo una valutazione ancorata ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e inammissibile perché, anche con riferimento alla contestazione originaria, in astratto l'art. 131‑bis c.p. avrebbe potuto applicarsi; il secondo motivo (vizio di motivazione sulla pena) non è stato ritenuto manifestamente infondato né inammissibile; il terzo motivo (diniego della non menzione) è invece fondato. Tuttavia la Corte ha rilevato che il termine massimo di prescrizione (pari a 7 anni e 6 mesi) è ormai decorso rispetto al periodo contestato (fino al settembre 2017 interpretato in favore dell'imputato), con conseguente estinzione del reato. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, ferme le statuizioni civili.
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131‑bis avrebbe potuto applicarsi, anche in relazione alla contestazione originaria, sicché la successiva riqualificazione non ha inciso sul punto; la deduzione in cassazione è stata però considerata generica e assertiva e dunque manifestamente infondata/inammissibile nella forma proposta.
art. 355 cod. pen. (reato originariamente contestato)
Citato come il reato originario oggetto della contestazione; dalla disamina emerge che la sua cornice edittale avrebbe reso teoricamente applicabile l'art. 131‑bis.
art. 356 cod. pen. (menzionato nel testo della sentenza)
Richiamato dalla Corte nella valutazione dell'applicabilità in astratto dell'art. 131‑bis; in sostanza la Corte valuta i limiti edittali e l'assenza di aggravanti speciali.
art. 133 cod. pen.
Norma richiamata in relazione ai canoni di determinazione della pena e alla valutazione per la concessione della non menzione; la Corte ha rilevato che la valutazione dell'opportunità della non menzione deve essere ancorata ai criteri di risocializzazione e agli elementi previsti dall'art. 133 c.p., e che il diniego va motivato in rapporto a tali canoni.
Massime di principio
- La questione della applicabilità dell'art. 131‑bis deve essere affrontata con argomentazioni specifiche e tempestive: deduzioni generiche formulate solo in sede di cassazione rischiano l'inammissibilità.
- La riqualificazione del fatto in sede di appello non elimina automaticamente le valutazioni già possibili sull'applicabilità di cause di non punibilità riferite alla contestazione originaria; il profilo sostanziale edittale (limiti di pena e aggravanti) è determinante.
- La determinazione della pena in appello richiede motivazione chiara e specifica, con riferimento alla base di calcolo e ai canoni dell'art. 133 c.p.; l'assenza di motivazione può costituire motivo di censure in cassazione.
- La concessione o il diniego del beneficio della non menzione è una valutazione di opportunità che deve essere motivata tenendo conto dei criteri di risocializzazione e dei canoni dell'art. 133 c.p.; un diniego privo di motivazione è censurabile.
- Quando la prescrizione è già intervenuta rispetto al periodo contestato e la sua decorrenza è evidente, la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, rendendo non necessario il rinvio per nuovo giudizio sui profili meramente decisionali.
Testo integrale
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