Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27399/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una misura cautelare personale applicata a un indagato ritenuto gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con contestazione dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il GIP aveva applicato gli arresti domiciliari, in luogo della custodia in carcere richiesta dal pubblico ministero; il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello del PM, ritenendo, pur a fronte della gravità dei fatti e della presunzione cautelare, adeguata la misura meno afflittiva. Il ricorso per cassazione denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale non avrebbe spiegato quali elementi concreti fossero idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. per il reato associativo in materia di stupefacenti; avrebbe valorizzato in modo generico la composizione familiare allargata del sodalizio e l’assenza di violazioni delle prescrizioni per un periodo ritenuto troppo breve; avrebbe inoltre omesso di considerare il ruolo specifico dell’indagato, descritto come soggetto di fiducia, coinvolto nella gestione della piantagione in Spagna, nel trasporto di denaro e nella custodia/occultamento della droga. La censura principale è quindi l’apparenza della motivazione sul punto decisivo del pericolo di recidivanza e dell’adeguatezza della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del pubblico ministero. Ha annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Catania, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p. La Corte ha osservato che il giudice del riesame, pur avendo riconosciuto la gravità indiziaria e la rilevanza del contesto di narcotraffico transnazionale, non ha svolto una verifica effettiva e specifica dell’attualità delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione, né ha motivato in modo sufficiente sul superamento della doppia presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. La motivazione è stata ritenuta carente soprattutto perché fondata su elementi generici e non ancorati alla posizione concreta dell’indagato.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Reato associativo in materia di stupefacenti che, nel caso, fonda l’applicazione della presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata per le condotte di coltivazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede una doppia presunzione relativa, sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari sia sull’adeguatezza della custodia cautelare in carcere; può essere vinta solo da elementi specifici che dimostrino l’assenza delle esigenze cautelari o la sufficienza di misure meno gravose.

  • art. 274 c.p.p.

    Individua le esigenze cautelari cui la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. si estende, salvo prova contraria, anche quanto ad attualità e concretezza del pericolo.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Norma richiamata nel dispositivo quale base della competenza del giudice del rinvio a seguito dell’annullamento dell’ordinanza cautelare.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47, art. 4

    Richiamata come intervento modificativo dell’art. 275, comma 3, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel procedimento cautelare per il delitto associativo in materia di stupefacenti, la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, c.p.p. impone una motivazione specifica e individualizzata sul superamento della stessa; non sono sufficienti richiami generici alla struttura del sodalizio o a elementi non direttamente riferibili alla posizione dell’indagato.
  • La doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p. opera sia sulle esigenze cautelari sia sull’adeguatezza della misura carceraria; può essere vinta solo da elementi concreti che dimostrino alternativamente l’insussistenza delle esigenze cautelari oppure l’idoneità di misure meno afflittive.
  • Nel valutare il pericolo di reiterazione per reati associativi in materia di stupefacenti, il giudice deve considerare non solo la perdurante operatività del sodalizio, ma anche la professionalità criminale, il grado di inserimento dell’indagato nel contesto criminoso e la continuità tra attività associativa e reati-fine.
  • Il decorso del tempo può rilevare nella verifica cautelare solo se è di notevole consistenza e comunque richiede una motivazione che spieghi, alla luce dei dati fattuali concreti, perché le esigenze cautelari debbano ritenersi attenuate o venute meno.
  • La valutazione sull’adeguatezza della misura meno gravosa non può fondarsi su formule assertive o su elementi astratti, ma deve misurarsi con il ruolo concreto dell’indagato, con le modalità della sua partecipazione al sodalizio e con gli indici di affidabilità criminale desumibili dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelari
RamiMisure cautelari
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.