Cassazione Civile, Ordinanza n. 17998/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale, perché il contribuente non avrebbe giustificato movimentazioni di capitali con l'estero per quasi euro 3.270.000,00. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente accolta, con riduzione delle sanzioni al minimo edittale. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la rimessione in termini del contribuente quanto alla tempestività del ricorso introduttivo e aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla misura delle sanzioni, assumendo che la definizione fiscale intervenuta coprisse tutti i carichi oggetto di contestazione. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, sostenendo che la definizione era stata solo parziale e non totale: il contribuente aveva aderito soltanto per euro 295.827,97 a fronte di una contestazione di euro 1.183.285,64, mentre per le residue somme aveva mantenuto l'impugnazione incidentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice di merito aveva erroneamente considerato totale la definizione della lite, quando invece dagli atti risultava una definizione solo parziale dei carichi oggetto di contestazione. Per tale ragione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia, compreso l'appello incidentale del contribuente, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata prevista dalla norma va valutata in concreto: se riguarda solo una parte dei carichi o delle somme contestate, non può essere trattata come definizione totale della controversia.
L. 1 dicembre 2016, n. 225
Norma di conversione richiamata per la disciplina della definizione agevolata dei carichi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Quando la lite è stata definita solo per una parte delle somme o dei carichi oggetto di contestazione, il giudice non può dichiarare cessata la materia del contendere in modo totale se residuano ulteriori capi della pretesa ancora controversi.
- La verifica sulla portata della definizione agevolata deve essere compiuta avendo riguardo all'effettivo contenuto della domanda di definizione e alla residua ampiezza dell'impugnazione, non potendosi presumere l'estinzione integrale della controversia.
- Se la decisione di merito si fonda su un'erronea qualificazione della definizione come totale anziché parziale, la sentenza è cassabile per violazione di legge e la causa va rinviata al giudice di merito per il nuovo esame anche delle domande o impugnazioni rimaste assorbite.
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