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Ordinanza

Ordinanza n. 259/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Informazione interdittiva antimafia adottata il 4 agosto 2026, con la comunicazione di avvio del procedimento e il parere del Gruppo Interforze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di un’impresa individuale ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’informazione interdittiva antimafia del 4 agosto 2026, nonché della comunicazione di avvio del procedimento del 16 marzo 2026 e del parere del Gruppo Interforze del 26 febbraio 2026. Il testo non riporta la formulazione specifica dei motivi di ricorso; la domanda cautelare è stata valutata rispetto alla legittimità della valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In sede di delibazione sommaria, ha rilevato che l’interdittiva era stata adottata a seguito di una richiesta di comunicazione antimafia relativa a lavori pubblici e concessioni e che la documentazione antimafia, per le imprese individuali, deve riferirsi al titolare. Ha inoltre ritenuto che la Prefettura avesse esaminato plurimi elementi sintomatici convergenti — legami familiari, compresenza in cantieri con soggetti controindicati, rapporti economici e cointeressenze — e avesse escluso l’occasionalità del pericolo infiltrativo in modo coerente con tali elementi e con le difese endoprocedimentali. Nel bilanciamento degli interessi ha considerato prevalente l’interesse pubblico a evitare condizionamenti mafiosi nelle attività economiche. Ha condannato il ricorrente a rifondere alla Prefettura le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 85, comma 1, d.lgs. 159/2011

    La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto

    Per le imprese individuali la documentazione antimafia deve riguardare il titolare e, se previsto, il direttore tecnico; nel caso concreto il ricorrente, quale titolare dell’impresa, era soggetto alla verifica.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

    La domanda è stata trattata come istanza cautelare incidentale ai sensi dell’art. 55 c.p.a.; il TAR l’ha respinta per difetto del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Ai fini della documentazione antimafia relativa a un’impresa individuale, la verifica deve riguardare il titolare e, ove previsto, il direttore tecnico.
  • In sede cautelare, plurimi elementi sintomatici convergenti — quali legami familiari, compresenza in cantieri con soggetti controindicati, rapporti economici e cointeressenze — possono sostenere una valutazione non occasionale del pericolo di infiltrazione mafiosa quando l’amministrazione li esamini in modo coerente e dia riscontro alle difese endoprocedimentali.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può prevalere l’interesse pubblico a evitare condizionamenti mafiosi nelle attività economiche, quando non sussista il fumus boni iuris della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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