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Ordinanza

Ordinanza n. 9244/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare - del provvedimento di diniego del visto emesso dall'Ambasciata d'Italia Tunisi in data 26/6/2025, notificato il 2/7/2025, - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-PV/L/Q/2025/100406 del 6.4.2025/rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 22 comma 5 quinquies del D.Lgs. 286/98 per decorrenza dei termini istanza PV5610287322; nonché di tutti gli atti illegittimi presupposti e/o presupponenti quelli impugnati, consequenziali o comunque connessi, ancorché non comunicati e non conosciuti, in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202511349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per lavoro emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi e revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessa dallo Sportello Unico Immigrazione di Pavia

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro stagionale emesso dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi il 26 giugno 2025, nonché il provvedimento dello Sportello Unico Immigrazione di Pavia di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e di rifiuto della richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998 per decorrenza dei termini. Il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio, in occasione della camera di consiglio, seri dubbi sulla propria competenza territoriale, poiché il provvedimento principale dal quale deriva l'interesse a ricorrere, ossia la revoca del nulla osta adottata dal SUI di Pavia, è riconducibile al territorio della Lombardia. Il diniego del visto è stato ritenuto connesso per accessorietà alla revoca del nulla osta, nell'ambito di una procedura sostanzialmente unitaria diretta al rilascio del titolo richiesto dallo straniero.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lombardia - Milano. Il Collegio ha applicato l'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., secondo cui la competenza relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae quella relativa agli atti presupposti, e il principio del simultaneus processus. La revoca del nulla osta al lavoro, adottata dallo Sportello Unico Immigrazione di Pavia, è stata considerata il provvedimento principale; il diniego del visto adottato dall'Ambasciata a Tunisi è stato qualificato come atto connesso per accessorietà, sicché entrambi gli atti devono essere esaminati dal TAR Lombardia - Milano. Le spese processuali sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento principale attrae quella relativa agli atti presupposti; nel caso concreto, la competenza territoriale è stata individuata in relazione alla revoca del nulla osta adottata dallo SUI di Pavia.

  • art. 15 c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare l'incompetenza territoriale del TAR Lazio e indicare quale giudice competente il TAR Lombardia - Milano.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale base normativa della richiesta di nulla osta al lavoro subordinato oggetto del provvedimento amministrativo contestato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando sono impugnati congiuntamente un provvedimento adottato da un'amministrazione territoriale e un atto successivo o accessorio adottato da un'amministrazione operante all'estero, la competenza territoriale relativa al provvedimento principale dal quale deriva l'interesse a ricorrere può attrarre quella relativa all'atto connesso per accessorietà.
  • Ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza territoriale relativa al provvedimento dal quale deriva l'interesse a ricorrere attrae quella relativa agli atti presupposti, salvo il caso degli atti normativi o generali.
  • Il principio del simultaneus processus giustifica la trattazione unitaria davanti allo stesso TAR di impugnazioni relative ad atti inseriti in una procedura sostanzialmente unitaria, finalizzata al rilascio del medesimo titolo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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