Sentenza del 22/07/2016 n. 15177 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR di Milano che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2000 e 2001. Contestava, in particolare, che le fatture utilizzate dalla società per dedurre costi e detrarre l'IVA fossero estremamente generiche, riportando descrizioni come "servizi vari di consulenza", "servizi amministrativi", "servizi di segreteria" e "canoni di locazione". Secondo l'Agenzia, la documentazione prodotta successivamente in giudizio non poteva colmare le carenze della fattura, che deve già indicare in modo sufficientemente preciso natura, qualità e quantità dei beni o servizi. La Corte ha inoltre rilevato preliminarmente l'inammissibilità del controricorso della società, poiché essa era stata cancellata e il liquidatore non aveva più il potere di rappresentarla in Cassazione; il controricorso avrebbe dovuto essere presentato dai soci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR, che aveva attribuito efficacia integrativa alla documentazione prodotta in giudizio rispetto a fatture intrinsecamente generiche. La fattura deve consentire, già attraverso il proprio contenuto, di identificare l'operazione e il titolo del corrispettivo; i documenti ulteriori possono soltanto supportare quanto indicato in fattura, non sostituire o integrare radicalmente le informazioni mancanti. Gli altri due motivi, riguardanti l'inerenza dei costi e la valutazione della documentazione, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa composizione della CTR di Milano, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
La fattura deve contenere la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione
La fattura deve descrivere l'operazione in modo sufficientemente specifico da consentire di individuarne l'oggetto, il titolo e la riferibilità all'attività d'impresa, permettendo i controlli fiscali e la corretta applicazione dell'IVA. La documentazione esterna può sostenere le indicazioni della fattura, ma non può sanare una descrizione originariamente generica o carente.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5
La questione relativa all'inerenza dei costi è stata dichiarata assorbita, poiché il giudice di rinvio dovrà prima verificare se le fatture siano sufficientemente specifiche.
Codice civile, art. 2704
La questione della prova della data e dell'efficacia del contratto di locazione non è stata esaminata nel merito, essendo subordinata alla verifica preliminare della sufficiente specificità delle fatture.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9
La fattura non conforme ai requisiti di identificazione dell'operazione può comportare l'applicazione di sanzioni per irregolare documentazione delle operazioni.
Codice di procedura civile, artt. 299 e seguenti, art. 110 e art. 300
La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo secondo le regole applicabili e la successione dei soci. Se l'evento non viene dichiarato o notificato nei modi previsti, opera tuttavia il principio di ultrattività del mandato difensivo nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza.
Codice di procedura civile, art. 330, comma 1
È valida la notificazione dell'impugnazione presso il difensore della società cancellata, in applicazione del principio di ultrattività del mandato; tuttavia, per proporre ricorso per Cassazione è necessaria una procura speciale e il soggetto legittimato non può essere il liquidatore della società estinta.
Massime di principio
- Per dedurre un costo e detrarre l'IVA, la fattura deve descrivere in modo concreto e verificabile la natura, la qualità e la quantità della prestazione; formule generiche come "servizi vari" o "consulenze" sono normalmente insufficienti.
- Documenti accessori, contratti, prospetti di ripartizione e prove dei pagamenti possono corroborare una fattura già sufficientemente descrittiva, ma non possono sostituire le informazioni essenziali mancanti nella fattura stessa.
- La specificità della fattura è una verifica preliminare rispetto all'accertamento dell'inerenza, dell'effettività e della corretta contabilizzazione del costo: se la fattura non identifica l'operazione, le ulteriori questioni possono diventare irrilevanti o essere rinviate.
- Le fatture relative a servizi compositi o a prestazioni eterogenee dovrebbero indicare separatamente o dettagliatamente le singole attività, evitando descrizioni cumulative e indeterminate.
- In caso di cancellazione della società dal Registro delle imprese durante il processo, la capacità processuale della società viene meno e subentrano i soci; il liquidatore non può normalmente rilasciare, in nome della società estinta, una procura valida per il ricorso per Cassazione.
- La cassazione con rinvio non equivale a una definizione definitiva del merito: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando il principio secondo cui la documentazione esterna non può integrare radicalmente fatture generiche.
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