Ordinanza n. 3436/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento 1- del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 luglio 2022, pubblicato in GURI 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 2- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GURI 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; 3- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale a quelli sopra indicati, ancorchè sconosciuto e/o implicito e in particolare, occorrendo: a- dell'intesa in Conferenza Regioni e Province autonome del 14.9.2022, nonché di quella in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; b- della Circolare Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; c- dell'Accordo 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; d- del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale” nonché per il risarcimento dei danni in forma generica o per equivalente cagionati dalla adozione degli illegittimi atti e provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che certifica il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, decreto ministeriale recante linee guida sul ripiano e atti presupposti e conseguenziali
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato gli atti statali e gli atti presupposti relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e alla disciplina del ripiano degli importi riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. All'udienza del 13 febbraio 2026 il difensore ha riferito che la società potrebbe avere effettuato il pagamento nella misura ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. Il pagamento integrale della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali comporta, secondo la disposizione richiamata, l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e la preclusione di ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo. Il Collegio ha pertanto prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso, assegnando un termine per consentire alla ricorrente di verificare la circostanza e interloquire sul punto.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha accertato in via definitiva l'avvenuto pagamento. Rilevata la possibile applicazione della disciplina sopravvenuta sul pagamento ridotto e la conseguente eventuale perdita di interesse alla decisione, il Collegio ha formulato un avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e ha assegnato alla ricorrente venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una memoria e gli eventuali documenti relativi all'avvenuto pagamento e alla permanenza dell'interesse alla decisione. Nessuna statuizione definitiva è stata resa sulle impugnazioni, sulla domanda risarcitoria o sulle spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
Il pagamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento; l'accertamento dell'avvenuto pagamento può determinare la cessazione della materia del contendere rispetto ai ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Possibile improcedibilità del gravame
Quando emerge una possibile ragione di improcedibilità non ancora accertata, il giudice deve consentire alle parti di interloquire prima di definire il giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una disciplina sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta estingua l'obbligazione controversa e precluda ulteriori azioni giudiziarie, il giudice deve verificare in concreto l'avvenuto pagamento e la conseguente permanenza dell'interesse alla decisione prima di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- Prima di pronunciare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie e documenti quando l'accertamento della causa di improcedibilità richieda verifiche fattuali.
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