Cassazione Civile, Ordinanza n. 22689/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pagatore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta della società, in riassunzione dopo una declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo, di ottenere l’annullamento della decisione con cui l’ente pagatore aveva ritenuto non dovuta una somma di euro 175.408,44 e ne aveva disposto il recupero, con interessi, per asserita indebita percezione di contributi comunitari relativi ai programmi operativi per l’annualità 2009 nel settore ortofrutticolo. La società sosteneva di avere presentato un programma operativo per il quinquennio 2009/2013, approvato per il 2009, poi modificato e successivamente riallocato nelle risorse per adeguarlo alle nuove prescrizioni europee sulle condizioni di equilibrio, con previa comunicazione e autorizzazione regionale. Con il primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come sostanziali le modifiche al programma e avesse trascurato le autorizzazioni regionali già ottenute. Con il secondo motivo deduceva violazione dei regolamenti europei richiamati e della circolare ministeriale, sostenendo che il controllo dell’ente pagatore dovesse limitarsi alla verifica della conformità dell’esecuzione del programma approvato, senza possibilità di rimettere in discussione gli atti regionali di approvazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e non confrontasse correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non già sulla mancanza di autorizzazioni, ma sull’inidoneità di tali autorizzazioni a legittimare modifiche sostanziali del programma operativo. Ha inoltre osservato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era configurabile, poiché i fatti invocati erano stati comunque esaminati dal giudice di merito. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su una lettura inadeguata del quadro normativo e su circolari ministeriali prive di forza normativa; la Corte ha ribadito che l’ente pagatore è deputato anche ai controlli e può verificare il carattere indebito dei contributi percepiti, incidendo pure sull’autorizzazione regionale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il vizio di violazione di legge richiede una specifica critica delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata; il vizio di omesso esame è circoscritto all’omissione di un fatto storico decisivo e non consente la rivalutazione del merito.
la censura deve indicare le norme asseritamente violate e sviluppare argomentazioni intelligibili e pertinenti sul contrasto tra sentenza e precetto normativo.
Reg. (CE) n. 1234/2007
costituisce il quadro europeo invocato dalla ricorrente, ma non è stato ritenuto ostativo ai poteri di controllo dell’ente pagatore così come ricostruiti dalla Corte.
Reg. (CE) n. 1580/2007
insieme al Reg. 1234/2007 e alla normativa interna, è richiamato per affermare che AGEA è l’ente deputato all’erogazione e ai controlli, potendo verificare anche il carattere indebito dei contributi.
è richiamato come fonte che, unitamente alla disciplina europea, conferma i poteri di erogazione e controllo di AGEA.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi e con le norme asseritamente violate.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque esaminato i fatti dedotti, anche se ne abbia dato una valutazione non condivisa dalla parte.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito volto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
- Gli atti amministrativi generali o circolari ministeriali non hanno valore di fonte normativa e non possono, da soli, fondare la dedotta violazione di legge.
- Nella disciplina dei contributi comunitari, l’ente pagatore può esercitare poteri di controllo anche sulla legittimità sostanziale dell’autorizzazione regionale e verificare l’eventuale indebito percepimento delle somme erogate.
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