Cassazione Penale, Sentenza n. 16285/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'appello cautelare del Pubblico Ministero, aveva disposto il sequestro preventivo di reperti archeologici indicati nell'informativa dei Carabinieri TPC. La difesa ha articolato sei censure principali: 1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare (artt. 591 e 649 c.p.p.), lamentando che il pubblico ministero aveva semplicemente reiterato una richiesta già rigettata senza elementi nuovi; 2) carenza assoluta di motivazione circa il fumus commissi delicti relativo ai delitti indicati (artt. 518-quater, 518-sexies, 518-octies, 518-undecies c.p.), con mancanza di indicazione della riconducibilità dei singoli beni alle fattispecie ascritte; 3) mancanza del nesso di pertinenzialità fra i beni e i reati (art. 321 c.p.p.); 4) lesione del diritto di difesa per rifiuto della acquisizione di documentazione depositata dalla difesa e per mancata valutazione della richiesta di remissione in termini, in ragione di difficoltà logistiche del difensore straniero (artt. 127, 310, 603 c.p.p., art. 187 lett. c); 5) mancanza di motivazione sul periculum in mora richiesto per il sequestro; 6) carenza di motivazione in ordine all'assenza di cause ostative previste dal Regolamento UE 2018/1805.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto centrale del ne bis in idem cautelare la Corte ha ritenuto il motivo infondato: il pubblico ministero, dopo il primo rigetto, aveva scelto di non impugnare quell'ordinanza e di rinnovare la richiesta di sequestro fondandola anche su deduzioni ricavate dal Regolamento UE 2018/1805, ossia su un elemento argomentativo nuovo; la sequenza temporale delle istanze ha reso legittima la rinnovazione e l'appello avverso il secondo rigetto. Le altre censure sono state dichiarate inammissibili perché miravano a sindacare valutazioni di merito (fumus, periculum, nesso di pertinenzialità e assenza di cause ostative), materie in sostanza precluse al sindacato di legittimità nella cassazione dell'ordinanza di appello cautelare salvo gravi vizi di diritto. La Corte ha altresì ritenuto l'apparato motivazionale del Tribunale solido e coerente, avendo il Tribunale valorizzato le risultanze investigative bulgare e le verifiche ministeriali sui beni. Esito pratico: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (decisione depositata il 18/02/2026).
Norme richiamate
art. 518-quater cod. pen.
Reato contestato nell'informativa; la Corte non ha fatto valutazioni di merito specifiche sul singolo capo, limitandosi a ritenere che le indagini e le catalogazioni ministeriali avevano fornito elementi indiziari complessivi utili al sequestro
art. 518-sexies cod. pen.
Reato indicato nella richiesta di sequestro; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze difensive dirette a sindacare la prova e la motivazione sulla sussistenza del fumus
art. 518-octies cod. pen.
Come sopra: articolo richiamato nell'informativa ma le contestazioni sulla prova sono questioni di merito non sindacabili in cassazione sull'ordinanza di appello cautelare
art. 518-undecies cod. pen.
Anche questo capo è rilevante ai fini della richiesta cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato le risultanze istruttorie
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo e sul nesso di pertinenzialità; la difesa ha censurato la mancata indicazione del nesso, ma la Corte ha dichiarato la questione inammissibile perché attiene a valutazioni di merito operate dal giudice del gravame
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sulla violazione di legge e sul diritto di difesa; la Corte ha valutato la sequenza delle iniziative cautelari e ha ritenuto legittima la rinnovazione della richiesta da parte del P.M.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesto in relazione agli obblighi di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze sulla motivazione fossero inammissibili perché comportavano sindacato di merito sull'ordinanza di appello cautelare
Regolamento UE 2018/1805
Richiamato dal Pubblico Ministero come elemento argomentativo nuovo che giustificava la rinnovazione della richiesta di sequestro; la Corte ha ritenuto che l'utilizzo del Regolamento potesse costituire motivo nuovo tale da escludere la violazione del ne bis in idem cautelare
Principio del ne bis in idem cautelare (giurisprudenza: Sez. U, Galluccío e successive pronunce)
La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la preclusione endoprocessuale sussiste quando la seconda iniziativa non introduce elementi o deduzioni diversi; al contrario, se la seconda richiesta contiene deduzioni nuove il giudicato cautelare non opera
Art. 322-bis cod. proc. pen. e giurisprudenza sulla limitazione del sindacato in cassazione
La Corte ha confermato che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di appello cautelare è possibile solo per violazione di legge e che non sono sindacabili in questa sede valutazioni di merito ordinarie sulla motivazione, salvo vizi talmente radicali da rendere la motivazione inesistente
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem cautelare non impedisce automaticamente la riproposizione di una richiesta cautelare: se la nuova istanza contiene deduzioni o elementi argomentativi effettivamente nuovi (ad esempio riferimenti o applicazioni di norme sovranazionali come il Regolamento UE 2018/1805), la reiterazione può essere legittima
- La scelta investigativa del pubblico ministero tra impugnare il primo rigetto o rinnovare la richiesta è decisiva: se si opta per la rinnovazione, la successiva impugnazione del secondo rigetto è una strada praticabile senza incorrere nel divieto del bis in idem cautelare
- In cassazione avverso un'ordinanza di appello cautelare il sindacato è essenzialmente limitato a questioni di diritto; questioni di merito relative alla valutazione del fumus, del periculum e del nesso di pertinenzialità sono di norma inammissibili salvo vizi estremi della motivazione
- Per resistere efficacemente a richieste di sequestro preventivo è importante che la difesa chieda con puntualità l'esplicitazione del nesso tra singoli beni e specifiche condotte, evidenzi la mancata indicazione dei reperti e, se necessari, richieda rimessione in termini motivando difficoltà logistiche (soprattutto per soggetti stranieri)
- Se beni sono già sottoposti a sequestro da autorità estere, la magistratura nazionale deve valutare la possibilità di coordinamento internazionale e le vie alternative (costituzione di parte civile, canali diplomatici), ma ciò non esclude in assoluto un intervento nazionale se emergono nuovi elementi giustificativi
- Quando si intende impugnare in cassazione provvedimenti cautelari scaturiti da appello cautelare, occorre inquadrare le doglianze come questioni di diritto (vizi di legge, contraddittorieta grave della motivazione) per evitare l'inammissibilità per sindacato di merito
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