Ordinanza n. 2922/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado contro provvedimenti delle Questure recanti il divieto di ingresso in determinati Comuni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La destinataria dei provvedimenti ha proposto appello contro la sentenza del TAR Toscana, chiedendone, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia. A fondamento dell’istanza cautelare ha rappresentato un’esigenza di mobilità potenzialmente incompatibile con il divieto di ingresso nei Comuni indicati nei provvedimenti impugnati, anche in relazione all’eventuale attraversamento del territorio comunale durante uno spostamento autostradale. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di appello né le censure dedotte contro la sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora. L’esigenza di mobilità prospettata è stata ritenuta meramente ipotetica ed episodica e, pertanto, non idonea a dimostrare un pregiudizio grave e attuale derivante dall’efficacia della sentenza impugnata. Il Collegio ha rilevato che, qualora l’esigenza si concretizzi, l’interessata può chiedere una specifica autorizzazione ai Questori di Firenze e Pistoia. In tale sede potrà essere valutato anche se l’eventuale attraversamento autostradale del territorio dei Comuni interessati integri effettivamente, in assenza di autorizzazione preventiva, la violazione del divieto. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio prospettato deriva da un’esigenza di mobilità meramente ipotetica ed episodica, non ancora concretamente verificatasi.
- La mancanza di attualità del pregiudizio cautelare non è superata dalla mera eventualità che un divieto amministrativo possa incidere su futuri spostamenti, quando l’interessato può chiedere, al momento della concreta necessità, una specifica autorizzazione all’amministrazione competente.
- Quando l’applicazione concreta di un divieto di ingresso dipende dalla qualificazione giuridica di uno specifico spostamento, l’amministrazione può essere chiamata a valutare previamente, mediante apposita autorizzazione, se l’attraversamento del territorio interessato integri effettivamente la violazione del divieto.
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