Cassazione Penale, Sentenza n. 16213/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99 d.P.R. n. 115/2002). Le censure del ricorrente riguardavano: 1) presunta violazione del principio devolutivo e della possibilità di formare in peius la decisione di impugnazione; 2) illegittima estensione dell'art. 91 d.P.R. n. 115/2002 (preclusione per reati fiscali) a procedimento non fiscale; 3) mancata considerazione che i canoni di locazione percepiti dalla moglie non dovessero essere imputati al nucleo familiare perché gli immobili erano stati sequestrati e confiscati (richiamo alla Circolare Min. Finanze 7/8/2000 n.156); 4) errata valutazione dei limiti reddituali e delle certificazioni prodotte (certificazione unica e dichiarazioni sostitutive attestanti redditi modesti). Rilevanze fattuali: nel 2024 risultano redditi indicati variamente (certificazione unica con importi riportati di € 4.800,00 e/o € 7.599,71; decreto di Ancona indicava € 16.464,15), la moglie ha percepito canoni per € 14.400 annui, e il ricorrente ha pregresse misure cautelari/sequestri e una condanna irrevocabile per occultamento e distruzione di documenti contabili rilevante ai fini fiscali (art. 10 d.lgs. 74/2000).
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso e confermato il diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Motivazione principale: continuità argomentativa tra il decreto di primo grado e l'ordinanza impugnata; presenza di una condanna definitiva per reato connesso all'evasione fiscale (art. 10 d.lgs. 74/2000) che legittima l'operatività della presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002; l'opponente non ha prodotto concreti elementi di fatto idonei a vincere tale presunzione. Il Tribunale ha inoltre ritenuto legittima la considerazione delle risultanze patrimoniali (sequestri, confische, consistenza patrimoniale ricostruita nei provvedimenti di prevenzione e i canoni ritenuti indicativi) e ha escluso che i rilievi difensivi relativi alla Circolare n.156/2000 e alla distinzione tra ammissione e revoca incidano sull'esito dell'istanza di ammissione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e alla rifusione delle spese dell'Amministrazione resistente (liquidate in euro 1.000).
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99
Norma procedurale che disciplina il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il giudizio d'appello su tale ricorso deve rispettare il principio devolutivo ma può integrare e sviluppare la motivazione senza violare il divieto di 'reformatio in peius' se il perimetro argomentativo resta coerente con le conclusioni di primo grado.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76, comma 4-bis
Prevede una presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali quando vi siano elementi indicativi (anche emersi in altri provvedimenti) di disponibilità patrimoniale incompatibile con le dichiarazioni rese; tale presunzione può essere vinta con allegazioni e prove concrete ma, se non confutata, giustifica il rigetto dell'ammissione.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 91
Preclude l'ammissione al patrocinio nei procedimenti aventi ad oggetto reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale; la Corte ha chiarito che, se il richiedente ha già una condanna irrevocabile per reato fiscale, l'art. 91 integra un motivo ostativo che legittima il rigetto dell'istanza.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10
Fattispecie di occultamento e distruzione di documenti contabili integrativa del dolo specifico dell'evasione fiscale; la condanna per tale reato è stata ritenuta idonea a far operare la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis.
codice penale - art. 603-bis
Reato menzionato nel procedimento principale; la Corte ha osservato che la natura non fiscale del procedimento attuale non esclude l'operatività della presunzione fondata su una precedente condanna fiscale.
Circolare Ministero delle Finanze 7 agosto 2000, n. 156
Richiamata dalla difesa per sostenere che i redditi dei beni confiscati devono essere imputati allo Stato; la Corte ha ritenuto la questione valutabile ma non decisiva, avendo il giudice di merito motivato l'inattendibilità delle dichiarazioni reddituali in relazione al complessivo quadro probatorio.
Sentenza Sezioni Unite n. 14723 del 19/12/2019
la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Principio operativo in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio già concessa; la Corte ha precisato che tale principio riguarda la revoca ex post e non il criterio di ammissione originaria, quindi non è direttamente applicabile per contestare il diniego iniziale fondato su presunzione di superamento dei limiti.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia, richiamo alla legge 31 maggio 1965, n. 575)
Richiami normativi invocati dalla difesa relativi ai principi da applicare in presenza di misure patrimoniali e di pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto che tali principi siano valutabili in sede di merito ma non abbiano determinato vizio di motivazione nella decisione impugnata.
Massime di principio
- La presunzione di superamento dei limiti reddituali prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 è di natura relativa: può essere valorizzata dal giudice quando sussistano concreti elementi patrimoniali o indizi di attività illecita e deve essere vinta da allegazioni e prove specifiche e concrete da parte del richiedente.
- Una condanna definitiva per reati riconducibili all'evasione fiscale (anche se la richiesta di patrocinio riguarda un procedimento diverso) legittima il ricorso alla presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, e può giustificare il diniego dell'ammissione se il richiedente non produce elementi idonei a confutarla.
- La distinzione tra ammissione originaria e revoca del patrocinio è rilevante: i principi giurisprudenziali che limitano la revoca per falsità dichiarative (Sez. U. n.14723/2019) operano ex post e non impediscono, di per sé, il rigetto di una domanda di ammissione basato su elementi indiziari e su presunzioni relative.
- Le risultanze patrimoniali (sequestri, confische, consistenza immobiliare) e i redditi percepiti dal nucleo familiare possono essere considerati per la valutazione della situazione economica complessiva; l'eventuale applicazione della Circolare n.156/2000 richiede specifica valutazione di merito e non impone automaticamente l'esclusione dei canoni dal computo disponibile.
- In sede di impugnazione del rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio il giudice d'appello può integrare e sviluppare la motivazione purché il tema decidendum rimanga sostanzialmente coerente con gli aspetti già trattati in primo grado; le critiche sulla congruità delle valutazioni di fatto sono in generale non sindacabili in Cassazione salvo vizio di motivazione.
- Per vincere la presunzione relativa è necessario proporre allegazioni di fatto concrete (documenti, certificazioni, elementi probatori) in grado di dimostrare l'assenza di disponibilità patrimoniale ovvero l'irragionevolezza delle risultanze indiziarie richiamate dal giudice.
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