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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16213/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99 d.P.R. n. 115/2002). Le censure del ricorrente riguardavano: 1) presunta violazione del principio devolutivo e della possibilità di formare in peius la decisione di impugnazione; 2) illegittima estensione dell'art. 91 d.P.R. n. 115/2002 (preclusione per reati fiscali) a procedimento non fiscale; 3) mancata considerazione che i canoni di locazione percepiti dalla moglie non dovessero essere imputati al nucleo familiare perché gli immobili erano stati sequestrati e confiscati (richiamo alla Circolare Min. Finanze 7/8/2000 n.156); 4) errata valutazione dei limiti reddituali e delle certificazioni prodotte (certificazione unica e dichiarazioni sostitutive attestanti redditi modesti). Rilevanze fattuali: nel 2024 risultano redditi indicati variamente (certificazione unica con importi riportati di € 4.800,00 e/o € 7.599,71; decreto di Ancona indicava € 16.464,15), la moglie ha percepito canoni per € 14.400 annui, e il ricorrente ha pregresse misure cautelari/sequestri e una condanna irrevocabile per occultamento e distruzione di documenti contabili rilevante ai fini fiscali (art. 10 d.lgs. 74/2000).

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso e confermato il diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Motivazione principale: continuità argomentativa tra il decreto di primo grado e l'ordinanza impugnata; presenza di una condanna definitiva per reato connesso all'evasione fiscale (art. 10 d.lgs. 74/2000) che legittima l'operatività della presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali di cui all'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002; l'opponente non ha prodotto concreti elementi di fatto idonei a vincere tale presunzione. Il Tribunale ha inoltre ritenuto legittima la considerazione delle risultanze patrimoniali (sequestri, confische, consistenza patrimoniale ricostruita nei provvedimenti di prevenzione e i canoni ritenuti indicativi) e ha escluso che i rilievi difensivi relativi alla Circolare n.156/2000 e alla distinzione tra ammissione e revoca incidano sull'esito dell'istanza di ammissione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e alla rifusione delle spese dell'Amministrazione resistente (liquidate in euro 1.000).

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    Norma procedurale che disciplina il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il giudizio d'appello su tale ricorso deve rispettare il principio devolutivo ma può integrare e sviluppare la motivazione senza violare il divieto di 'reformatio in peius' se il perimetro argomentativo resta coerente con le conclusioni di primo grado.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76, comma 4-bis

    Prevede una presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali quando vi siano elementi indicativi (anche emersi in altri provvedimenti) di disponibilità patrimoniale incompatibile con le dichiarazioni rese; tale presunzione può essere vinta con allegazioni e prove concrete ma, se non confutata, giustifica il rigetto dell'ammissione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 91

    Preclude l'ammissione al patrocinio nei procedimenti aventi ad oggetto reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale; la Corte ha chiarito che, se il richiedente ha già una condanna irrevocabile per reato fiscale, l'art. 91 integra un motivo ostativo che legittima il rigetto dell'istanza.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10

    Fattispecie di occultamento e distruzione di documenti contabili integrativa del dolo specifico dell'evasione fiscale; la condanna per tale reato è stata ritenuta idonea a far operare la presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis.

  • codice penale - art. 603-bis

    Reato menzionato nel procedimento principale; la Corte ha osservato che la natura non fiscale del procedimento attuale non esclude l'operatività della presunzione fondata su una precedente condanna fiscale.

  • Circolare Ministero delle Finanze 7 agosto 2000, n. 156

    Richiamata dalla difesa per sostenere che i redditi dei beni confiscati devono essere imputati allo Stato; la Corte ha ritenuto la questione valutabile ma non decisiva, avendo il giudice di merito motivato l'inattendibilità delle dichiarazioni reddituali in relazione al complessivo quadro probatorio.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 14723 del 19/12/2019

    la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

    Principio operativo in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio già concessa; la Corte ha precisato che tale principio riguarda la revoca ex post e non il criterio di ammissione originaria, quindi non è direttamente applicabile per contestare il diniego iniziale fondato su presunzione di superamento dei limiti.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia, richiamo alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

    Richiami normativi invocati dalla difesa relativi ai principi da applicare in presenza di misure patrimoniali e di pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto che tali principi siano valutabili in sede di merito ma non abbiano determinato vizio di motivazione nella decisione impugnata.

Massime di principio

  • La presunzione di superamento dei limiti reddituali prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002 è di natura relativa: può essere valorizzata dal giudice quando sussistano concreti elementi patrimoniali o indizi di attività illecita e deve essere vinta da allegazioni e prove specifiche e concrete da parte del richiedente.
  • Una condanna definitiva per reati riconducibili all'evasione fiscale (anche se la richiesta di patrocinio riguarda un procedimento diverso) legittima il ricorso alla presunzione di cui all'art. 76, comma 4-bis, e può giustificare il diniego dell'ammissione se il richiedente non produce elementi idonei a confutarla.
  • La distinzione tra ammissione originaria e revoca del patrocinio è rilevante: i principi giurisprudenziali che limitano la revoca per falsità dichiarative (Sez. U. n.14723/2019) operano ex post e non impediscono, di per sé, il rigetto di una domanda di ammissione basato su elementi indiziari e su presunzioni relative.
  • Le risultanze patrimoniali (sequestri, confische, consistenza immobiliare) e i redditi percepiti dal nucleo familiare possono essere considerati per la valutazione della situazione economica complessiva; l'eventuale applicazione della Circolare n.156/2000 richiede specifica valutazione di merito e non impone automaticamente l'esclusione dei canoni dal computo disponibile.
  • In sede di impugnazione del rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio il giudice d'appello può integrare e sviluppare la motivazione purché il tema decidendum rimanga sostanzialmente coerente con gli aspetti già trattati in primo grado; le critiche sulla congruità delle valutazioni di fatto sono in generale non sindacabili in Cassazione salvo vizio di motivazione.
  • Per vincere la presunzione relativa è necessario proporre allegazioni di fatto concrete (documenti, certificazioni, elementi probatori) in grado di dimostrare l'assenza di disponibilità patrimoniale ovvero l'irragionevolezza delle risultanze indiziarie richiamate dal giudice.

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