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Sentenza

Sentenza del 14/04/2015 n. 1474 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

SOCIETÀ DI PERSONE - RECESSO DI UN SOCIO - Obbligazioni sociali - Obblighi del socio - Certezza data dell'atto di cessione - Rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, sostenendo di non essere più socia della Sas perché aveva comunicato il recesso alla socia accomandataria il 30 maggio 2002. Ha affermato che il recesso, quale atto unilaterale recettizio, produceva effetti dalla conoscenza da parte della destinataria e che, comunque, l'atto pubblico di formalizzazione del recesso era stato registrato nel 2010, prima della notifica dell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che il recesso fosse opponibile ai terzi soltanto dopo l'iscrizione nel registro delle imprese o dopo la prova della loro effettiva conoscenza, rilevando inoltre che la comunicazione del 2002 era priva di sottoscrizione e di data certa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha stabilito che la perdita della qualità di socio, derivante da recesso, cessione o esclusione, deve essere iscritta nel registro delle imprese per essere opponibile ai terzi, salvo prova della conoscenza anteriore da parte del terzo. L'Amministrazione finanziaria è considerata terzo rispetto al rapporto sociale. La dichiarazione del 30 maggio 2002 non è stata ritenuta idonea perché priva sia di sottoscrizione sia di data certa; l'atto pubblico registrato nel 2010 ha quindi segnato il momento utile per l'opponibilità del recesso. Poiché le imposte riguardavano il reddito di partecipazione del 2006, periodo anteriore alla formalizzazione opponibile del recesso, la contribuente è rimasta responsabile. È stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    I redditi della società sono imputati pro quota ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione.

    Il reddito prodotto dalla società di persone viene attribuito fiscalmente ai soci in proporzione alla partecipazione, anche se il socio non lo ha materialmente percepito.

  • Art. 2290 c.c.

    Il socio uscente continua a rispondere verso i terzi delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui il recesso, o la cessione della quota, diventa opponibile ai terzi.

  • Art. 2300 c.c.

    Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere iscritte nel registro delle imprese e sono inopponibili ai terzi finché non siano iscritte, salvo che si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

    L'iscrizione nel registro delle imprese è la regola per rendere opponibile ai terzi la perdita della qualità di socio. In alternativa, il socio deve provare la conoscenza effettiva del recesso da parte del terzo.

  • Art. 2296 c.c.

    Prevede gli obblighi di deposito e iscrizione degli atti relativi alla società nel registro delle imprese e consente, in caso di inerzia dell'amministratore, l'intervento dei soci interessati.

  • Art. 2267 c.c.

    Richiamato insieme agli artt. 2290 e 2300 c.c. per fondare la responsabilità del socio uscente verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte prima dell'efficacia opponibile dell'uscita.

  • Art. 2704 c.c.

    Una scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi quanto alla sua data solo quando interviene un fatto idoneo a conferirle data certa, come la registrazione o altro evento previsto dalla legge. Nel caso concreto, la comunicazione del 2002 non possedeva tale requisito.

Massime di principio

  • Nelle società di persone, il recesso o la cessione della quota può produrre effetti nei rapporti interni dalla comunicazione o dall'accordo, ma ciò non basta normalmente a renderlo opponibile ai terzi.
  • Per escludere la responsabilità verso l'Amministrazione finanziaria o altri terzi, il socio uscente deve dimostrare l'iscrizione dell'evento nel registro delle imprese oppure la conoscenza effettiva e anteriore del terzo.
  • Una scrittura privata non autenticata deve avere data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.; una semplice comunicazione priva di sottoscrizione, registrazione o altro elemento qualificato è normalmente insufficiente.
  • La mera anteriorità della comunicazione di recesso rispetto alla notifica dell'accertamento non è decisiva: conta il momento in cui il recesso è divenuto opponibile e, inoltre, se l'obbligazione fiscale è sorta quando il soggetto era ancora considerato socio.
  • Le pattuizioni interne con cui gli altri soci si assumono gli obblighi fiscali non vincolano l'Amministrazione finanziaria, che può comunque far valere la responsabilità prevista dalla legge nei confronti del socio uscente.

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