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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25412/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento con un unico motivo, deducendo l'illegalità della pena. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe erroneamente individuato il reato più grave nel capo relativo alle lesioni aggravate, punito con pena da due a cinque anni, anziché nel capo relativo alla resistenza aggravata a pubblico ufficiale, che, tenendo conto dell'aggravante contestata, avrebbe una cornice edittale più gravosa. Da ciò sarebbe derivata una pena base illegittima, fissata su un minimo di due anni di reclusione partendo da una falsa individuazione del reato base. In replica alla requisitoria del Procuratore Generale, la difesa ha sostenuto che l'errore non sarebbe stato neutralizzato dal fatto che la pena finale fosse comunque compresa nei limiti edittali, poiché l'erronea scelta del reato più grave avrebbe inciso sulla costruzione della pena e sulle attenuanti generiche concesse. Il Procuratore Generale, pur riconoscendo l'errore nell'individuazione del reato più grave, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ritenendo la pena comunque non illegale; la Corte ha però esaminato il motivo nel merito e lo ha ritenuto infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha riconosciuto che il Tribunale aveva erroneamente individuato il reato più grave nel capo relativo alle lesioni invece che in quello relativo alla resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Tuttavia ha ritenuto che, nel caso concreto, tale errore fosse neutralizzato dal principio secondo cui, nei reati puniti con sanzioni omogenee e riuniti sotto il vincolo della continuazione, la pena base del reato ritenuto più grave non può essere inferiore al minimo previsto per uno dei reati satellite. Poiché il minimo edittale dell'art. 583-quater c.p. è pari a due anni di reclusione, la pena base applicata corrispondeva comunque al minimo legale. Ne ha concluso che la pena non era illegale ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ha rigettato il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Contestato per resistenza a pubblico ufficiale; nel caso concreto, con aggravante di cui al comma 2, è stato indicato come reato più grave in astratto per la determinazione della pena nel patteggiamento.

  • art. 583-quater c.p.

    Contestato per lesioni; la Corte rileva che la pena edittale minima è di due anni di reclusione, coincidente con la pena base applicata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento quando la pena sia illegale; nel caso concreto la Corte esclude l'illegalità della pena.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato per la logica della continuazione: la pena va costruita a partire dalla violazione più grave, per cui l'individuazione di quest'ultima è un passaggio decisivo e non neutro.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, applicate dal giudice di merito sulla pena base individuata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, la violazione più grave deve essere individuata in astratto sulla base della cornice edittale del reato, tenendo conto delle circostanze contestate e dell'eventuale giudizio di bilanciamento, non potendosi fondare la scelta su un mero criterio approssimativo o sul solo dato del capo di imputazione.
  • Nel patteggiamento, l'erronea individuazione del reato più grave può integrare illegalità della pena solo se incide realmente sul trattamento sanzionatorio; non ogni vizio del percorso argomentativo rende automaticamente illegale la pena finale.
  • La pena è illegale, ai fini del ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., quando è di specie diversa da quella prevista dalla legge o supera il massimo edittale; non basta, di per sé, che il ragionamento seguito dal giudice sia errato se il risultato finale resta entro i limiti legali.
  • Nel concorso di reati puniti con sanzioni omogenee e unificati dal vincolo della continuazione, la pena base per il reato ritenuto più grave non può essere fissata al di sotto del minimo previsto per uno dei reati satellite, secondo il criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Quando il minimo edittale del reato satellite coincide con la pena base concretamente applicata, l'errore nell'individuazione del reato più grave può risultare neutralizzato e non comportare illegalità della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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