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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 8121 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

G.A. aveva impugnato gli avvisi di mora relativi a IRPEG e ILOR per gli anni 1987-1990, riferiti alla società fallita, sostenendo di essere legittimato ad agire quale amministratore di fatto e di avere un interesse personale concreto e attuale, anche in relazione alla possibile responsabilità per i debiti tributari della società ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo sufficiente l'accertamento, contenuto in una precedente sentenza di primo grado poi integralmente riformata, del suo ruolo di amministratore di fatto. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia l'omessa riproposizione dei motivi di merito sia, soprattutto, l'esistenza della legittimazione processuale e dell'interesse ad agire di G.A.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, affermando che, quando il giudice di primo grado respinge il ricorso per una questione pregiudiziale senza esaminare il merito, è sufficiente riproporre in appello le censure già formulate, senza dover impugnare ulteriormente la decisione sul merito. Ha invece accolto il secondo motivo: la capacità di rappresentare la società e l'interesse personale al ricorso non potevano fondarsi soltanto su una sentenza di primo grado successivamente integralmente riformata. La sentenza della Commissione regionale è stata quindi cassata con rinvio, in diversa composizione, per verificare se G.A. disponesse effettivamente di poteri gestori nella società prima del fallimento e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    prevede la riduzione a sei mesi del c.d. termine lungo per impugnare

    La versione modificata dalla legge n. 69/2009 si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma. Per i giudizi anteriori restava applicabile il termine annuale, con sospensione feriale.

  • Art. 155, comma 5, c.p.c.

    Se la scadenza di un termine processuale cade di sabato, essa è prorogata al primo giorno non festivo successivo; pertanto il ricorso per cassazione è stato ritenuto tempestivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte. Nel caso concreto non è stata ravvisata la violazione denunciata, poiché i motivi di merito erano stati riproposti in appello.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, quando la decisione di primo grado si fonda su una questione pregiudiziale e non esamina il merito, l'appellante può riproporre i motivi originari senza dover formulare specifiche censure aggiuntive sul merito.

  • Art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è una condizione dell'azione e deve essere concreto, attuale e diretto a ottenere un risultato giuridicamente utile, non conseguibile senza l'intervento del giudice. Deve sussistere per tutta la durata del processo.

  • Art. 75, comma 3, c.p.c.

    La persona che agisce in nome di una società deve avere il relativo potere rappresentativo. Se tale potere deriva da una nomina formale risultante da atti soggetti a pubblicità legale, normalmente non deve essere provato da chi agisce; se invece deriva da una situazione di fatto non pubblicizzata, l'amministratore di fatto deve dimostrarlo.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende far valere un diritto o una condizione processuale deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Pertanto, chi agisce quale amministratore di fatto deve fornire la prova concreta dei poteri gestori esercitati.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La norma consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti. Nel caso concreto il motivo è stato esaminato congiuntamente alla contestazione relativa alla legittimazione e all'interesse ad agire.

  • Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disposizione può fondare la responsabilità personale di amministratori o liquidatori per obbligazioni tributarie della società in presenza dei presupposti previsti dalla legge. La mera allegazione del ruolo di amministratore di fatto non è però sufficiente senza prova effettiva della posizione e dei relativi poteri.

Massime di principio

  • Chi agisce in giudizio per una società quale amministratore di fatto deve dimostrare concretamente l'esistenza dei propri poteri gestori e rappresentativi; non basta richiamare una sentenza non definitiva o successivamente riformata.
  • L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale al momento della decisione e deve permanere durante l'intero processo; non può basarsi soltanto su un possibile pregiudizio futuro non adeguatamente specificato.
  • Se il primo giudice decide la causa su una questione preliminare senza esaminare il merito, in appello è sufficiente riproporre le domande e i motivi di merito già formulati, senza necessità di una nuova autonoma impugnazione degli stessi.
  • Una decisione di primo grado integralmente riformata non offre, di regola, una base stabile per dimostrare la capacità processuale o l'interesse personale di chi agisce come amministratore di fatto; occorrono ulteriori elementi probatori autonomi e affidabili.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una definitiva vittoria dell'Agenzia delle Entrate sul merito della pretesa tributaria: impone un nuovo esame limitato ai profili indicati dalla Corte, in particolare alla prova dei poteri gestori e della legittimazione di chi ha proposto il ricorso.

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