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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26067/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso del contribuente per difetto di interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La società contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, mentre le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo rilasciato nel 2019 relativo a una cartella di pagamento che la contribuente assumeva non esserle mai stata notificata, sostenendo di esserne venuta a conoscenza solo tramite l’acquisizione autonoma dell’estratto. La corte tributaria di secondo grado aveva ritenuto ammissibile il ricorso e, nel merito, aveva accolto l’appello della società ravvisando un’irregolarità nella notifica della cartella. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, perché l’estratto di ruolo sarebbe, in linea generale, non impugnabile; 2) violazione degli artt. 24 e 57 d.lgs. 546/1992, per novità della censura relativa alla nullità della notifica della cartella; 3) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 3-bis l. 53/1994, per aver ritenuto invalida la notifica eseguita da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, applicando il principio secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile salvo i casi tassativi previsti dalla norma sopravvenuta, non ricorrenti nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata solo in casi tassativi

    La norma, introdotta dall’art. 3-bis d.l. 146/2021, limita l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e configura una generale non impugnabilità, salvo le eccezioni espressamente previste.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    introdotto in sede di conversione dalla l. 215/2021

    La disposizione novella l’art. 12 d.P.R. 602/1973 e si applica ai processi pendenti perché incide sulla condizione dell’azione, cioè sull’interesse ad agire.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la dedotta violazione di norme processuali e la novità della censura in appello.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la novità di domande/eccezioni non dedotte nel ricorso originario.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Richiamato per il divieto di proposizione di domande nuove e di eccezioni nuove nel giudizio tributario.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiamato in relazione alla disciplina della notifica della cartella di pagamento.

  • art. 3-bis l. 53/1994

    Richiamato in relazione alla validità della notifica eseguita da indirizzi di posta elettronica non compresi nei pubblici elenchi.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte lo utilizza per decidere nel merito, dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente senza rinvio.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    È richiamato solo per individuare una delle ipotesi tassative in cui l’azione diretta contro ruolo/cartella è consentita.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    È richiamato solo per individuare una delle ipotesi tassative in cui l’azione diretta contro ruolo/cartella è consentita.

  • art. 6 CEDU

    È richiamato nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale già ritenute manifestamente infondate.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    È richiamato nel passaggio sulle questioni di legittimità costituzionale già ritenute manifestamente infondate.

Massime di principio

  • In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’estratto di ruolo è di regola non impugnabile; l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla legge sopravvenuta.
  • La disciplina sopravvenuta che incide sulla configurazione dell’interesse ad agire si applica ai processi pendenti, poiché opera sulla decisione ancora da adottare e non su effetti già consumati dell’impugnazione.
  • Fuori dalle ipotesi espressamente previste, la mancata notifica o l’asserita invalidità della cartella non legittimano un’azione immediata contro l’estratto di ruolo, restando salva la tutela successiva nelle forme delle opposizioni esecutive quando l’esecuzione sia quantomeno minacciata.
  • Quando il ricorso originario è inammissibile per difetto di interesse, la cassazione può decidere nel merito e dichiararne l’inammissibilità senza rinvio, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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