Sentenza del 11/07/2016 n. 269 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento seguito da adesione - Impugnabilità - Non ammessa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l’avviso di accertamento nonostante avesse già sottoscritto un accertamento con adesione, senza tuttavia versare alcuna somma. La questione riguardava quindi la possibilità di impugnare l’originario avviso dopo la definizione mediante adesione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La sottoscrizione dell’accertamento con adesione rende l’atto non impugnabile ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 3, comma 4, del D.Lgs. n. 218/1997. L’adesione produce inoltre le obbligazioni previste dall’articolo 8 dello stesso decreto, che sostituiscono quelle derivanti dall’originario atto impositivo. Il mancato pagamento non fa venir meno, di per sé, l’effetto preclusivo dell’adesione né riapre la possibilità di impugnare l’avviso.
Norme richiamate
Articolo 2, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997
L’accertamento definito con adesione non è impugnabile.
La sottoscrizione dell’accertamento con adesione preclude l’impugnazione dell’atto impositivo oggetto della definizione.
Articolo 3, comma 4, D.Lgs. n. 218/1997
L’accertamento con adesione non è impugnabile.
La definizione concordata impedisce al contribuente di contestare successivamente l’avviso cui l’adesione si riferisce.
Articolo 8, D.Lgs. n. 218/1997
L’adesione determina obbligazioni specifiche, sostitutive di quelle derivanti dall’originario atto impositivo, comprese quelle relative al pagamento delle somme concordate.
Massime di principio
- La sottoscrizione dell’accertamento con adesione comporta normalmente la rinuncia all’impugnazione dell’avviso definito.
- Il mancato pagamento delle somme concordate non rende automaticamente impugnabile l’avviso originario e non elimina l’effetto preclusivo dell’adesione.
- Prima di sottoscrivere un accertamento con adesione occorre verificare attentamente importi, termini e conseguenze, perché la definizione sostituisce gli obblighi derivanti dall’atto impositivo e limita le successive contestazioni.
- Eventuali contestazioni successive devono riguardare, in linea generale, profili propri dell’accordo o della sua esecuzione, non la semplice riedizione delle doglianze contro l’avviso già definito.
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