Cassazione Civile, Sentenza n. 7364/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il lavoratore contestava la mancata applicazione integrale del CCNL UNEBA al rapporto di lavoro instaurato con PFE S.p.A. dal 17/07/2013 (inquadramento livello 4S, orario a tempo pieno 164 ore mensili, conservazione anzianità e scatti e pagamento delle differenze retributive) sostenendo che il capitolato speciale di appalto (art. 9 e 10) prevedeva l'applicazione del CCNL per il personale di imprese esercenti servizi socio-sanitari (UNEBA) e non del CCNL Multiservizi adottato da PFE; deduceva inoltre violazioni del Capitolato, degli accordi sindacali e degli artt. di legge e contrattuali rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso ritenendo che il capitolato speciale di appalto (art. 9 e 10) costituisce clausola sociale idonea a richiamare un determinato CCNL e che, alla luce del contenuto del capitolato e delle attività richieste (assistenza e contatto diretto mediato con i pazienti), il contratto collettivo richiamato doveva essere individuato nel CCNL UNEBA e non nel CCNL Multiservizi. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e applicazione dei principi indicati. La Cassazione ha inoltre posto l'onere al giudice del rinvio di decidere sulle spese del grado di legittimità.
Norme richiamate
Art. 9 capitolato speciale di appalto
L’impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL
La Corte ha considerato questa disposizione una clausola sociale che vincola l'aggiudicataria al rispetto dei CCNL richiamati dal capitolato e finalizzata alla tutela dei livelli occupazionali e degli standards minimi di trattamento.
Art. 10 capitolato speciale di appalto
L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati nell’ambito del suddetto contratto
La Corte ha ritenuto che tale inciso individui, seppur non nominando espressamente, un determinato contratto collettivo (quello dei servizi socio-sanitari) e che, per oggetto delle prestazioni e profili professionali richiesti, il CCNL individuabile sia l'UNEBA.
CCNL UNEBA
Il ricorrente richiamava specifiche norme del CCNL (artt. 74, 42, 43, 48, 78 e l'Allegato 2) con riferimento alle regole sul cambio di gestione e prima applicazione; la Corte ha ritenuto che l'ambito e le mansioni descritte nel capitolato rientrano nell'oggetto del CCNL UNEBA e supportano l'applicazione di tale contratto.
CCNL Servizi Integrati / Multiservizi
La Corte d'appello aveva ritenuto che il riferimento del capitolato potesse ricomprendersi nel CCNL Multiservizi (per la menzione di servizi ausiliari in area sanitaria), ma la Cassazione ha giudicato tale individuazione riduttiva rispetto al contenuto specifico del capitolato e dei profili professionali richiesti.
Art. 2070 c.c.
La Corte d'appello aveva affermato che l'art. 2070 c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune; tale valutazione è stata richiamata nell'istruttoria, ma la decisione della Cassazione si è concentrata sull'interpretazione delle clausole di capitolato e dell'oggetto contrattuale.
Art. 36 Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970)
Il ricorrente invocava violazioni dello Statuto e del Capitolato; la Corte ha qualificato le clausole del capitolato come clausole sociali con efficacia nei confronti dell'appaltatore subentrante.
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
I motivi di cassazione sono stati formulati sulla base delle ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c. (violazione di norme di diritto, omesso esame di fatti decisivi, ecc.) e sono stati ritenuti fondati nei primi quattro profili.
Art. 112 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.; Art. 1419 c.c.; Art. 1363 c.c.
Richiamate in tema di regole processuali e di interpretazione del contratto: la Cassazione ricorda che l'interpretazione del contratto collettivo deve privilegiare la comune intenzione delle parti ai sensi dell'art. 1363 c.c. e che le doglianze procedurali possono essere denunciate in cassazione secondo i parametri dell'art. 360 c.p.c.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 6335/2014; n. 2996/2023; n. 30141/2022; n. 22819/2010)
La Corte ha richiamato orientamenti consolidati: la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è sindacabile in cassazione come questione di diritto e i criteri interpretativi fondati su senso letterale, ratio e comune intenzione sono tutti rilevanti.
Massime di principio
- Quando un capitolato speciale di appalto richiama il "vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari", occorre valutare il contenuto complessivo del capitolato (oggetto delle prestazioni e profili professionali richiesti) per individuare quale CCNL esso intenda richiamare; il riferimento non può essere risolto solo sul piano testuale generico.
- Le clausole sociali del capitolato (garanzia di applicazione di un determinato CCNL) possono vincolare l'impresa subentrante e costituiscono fonte di obblighi a favore dei lavoratori, anche come obbligazione a favore di terzi.
- Nel conflitto tra l'applicazione di un CCNL 'multisettoriale' e un CCNL 'specialistico' la Corte darà prevalenza al contratto che meglio corrisponde all'oggetto materiale delle prestazioni e ai profili professionali effettivamente richiesti dal capitolato.
- La prova della precedente applicazione del CCNL da parte del precedente datore (certificazioni, buste paga) e l'eventuale successiva indicazione del CCNL nelle retribuzioni del lavoratore sono elementi rilevanti e rafforzano la pretesa del lavoratore nel giudizio.
- La delimitazione del periodo di contestazione retributiva deve rispecchiare le date in cui effettivamente il CCNL è stato (o avrebbe dovuto essere) applicato: errori su questo punto possono rendere parzialmente inammissibili o mal delimitate le pretese.
- In caso di controversia sul CCNL applicabile, il giudice deve applicare i canoni interpretativi del contratto (senso letterale, ratio, comune intenzione) e motivare la scelta indicando perché uno specifico CCNL è maggiormente coerente con il capitolato.
- Il lavoratore ha interesse a produrre la documentazione retributiva (buste paga, certificazioni di anzianità e inquadramento) per provare la precedente applicazione di un CCNL e le differenze retributive richieste; l'assenza di tali documenti può indebolire la prova delle pretese.
- Se la decisione di merito è viziata nella individuazione del CCNL applicabile per contrasto col contenuto del capitolato, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare il giudizio perché il giudice di merito applichi i principi indicati e verifichi le conseguenze economiche.
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