Cassazione Penale, Ordinanza n. 12437/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che esso si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del merito e degli episodi disciplinari, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il difensore di un detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva confermato il rigetto, disposto dal Magistrato di sorveglianza di Padova, della richiesta di liberazione anticipata. La decisione negativa era fondata su un rapporto disciplinare per il lancio di generi alimentari verso detenuti di una cella antistante; il giudice di merito aveva ritenuto tale condotta non scriminata dalla eventuale reciprocità del lancio e non occasionale, valorizzando inoltre ulteriori condotte contrastanti con il regolamento interno e l'assenza di capacità autocritica. Con il ricorso si chiedeva sostanzialmente una diversa lettura dei fatti e dei parametri valutativi adottati dal giudice di sorveglianza, prospettando una ricostruzione alternativa degli episodi disciplinari.
Norme richiamate
art. 611, comma 1, c.p.p.
richiamato per la memoria di replica depositata dal ricorrente
art. 610, comma 1, c.p.p.
richiamato per escludere che al ricorrente fosse dovuta la notifica della data di udienza
art. 616 c.p.p.
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del materiale fattuale o una diversa lettura degli episodi già apprezzati dal giudice di merito quando il ricorso si traduca nella mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il giudice di sorveglianza può negare la liberazione anticipata quando la condotta del detenuto, valutata nel complesso, denoti infrazioni disciplinari non occasionali e incompatibili con un apprezzabile percorso di partecipazione al trattamento.
- La reciprocità materiale dell'episodio disciplinare non esclude di per sé la rilevanza negativa della condotta ai fini della liberazione anticipata, se il giudice di merito ne esclude la natura scriminante e ne apprezza la complessiva significatività negativa.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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