Cassazione Civile, Ordinanza n. 21462/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La vicenda nasce da tre avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007 nei confronti di una società grossista, con contestazione di maggiore imposta indebitamente detratta perché riferita a operazioni soggettivamente inesistenti. L’ufficio assumeva che la società fosse inserita in un sistema fraudolento fondato sull’interposizione di società cartiere e di una società filtro, da cui provenivano le fatture. La CTP aveva accolto solo in parte i primi due ricorsi e rigettato il terzo; la CTR, riuniti gli appelli, annullava integralmente gli atti impositivi. In cassazione l’Agenzia deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica ai sensi dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 360 n. 4 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito erroneamente rilievo alla qualità di "destinatario finale" della contribuente, a dati ritenuti inconferenti (quota ridotta degli acquisti contestati, acquisti a prezzi di mercato da parte della società filtro, assenza di immediatezza tra cedente e cessionario) e avesse così escluso in modo apodittico la consapevolezza della frode. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e 2700 c.c., per asserito errore nella distribuzione dell’onere probatorio in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti. La contribuente proponeva ricorso incidentale condizionato lamentando la violazione dell’art. 57 d.P.R. 633/1972 per mancato riconoscimento della tardività degli avvisi e dell’insussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini, ma tale doglianza restava subordinata all’eventuale accoglimento del ricorso principale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, consentiva di coglierne la ratio decidendi e non superava la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111 Cost.; pertanto non era ravvisabile una motivazione apparente o perplessa. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la CTR si era conformata ai principi consolidati in tema di operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza o conoscibilità della frode in capo al destinatario, mentre al contribuente incombe la prova contraria di avere agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. La Corte ha valorizzato che, nel caso concreto, la CTR aveva escluso la presenza di indizi idonei a dimostrare la conoscibilità della frode da parte della società e aveva quindi correttamente negato l’inversione dell’onere probatorio. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito, in quanto proposto dalla parte risultata vittoriosa in appello ed ormai priva di interesse sopravvenuto. La Corte ha inoltre condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La censura di nullità della sentenza per motivazione può essere accolta solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; nella specie il requisito non difettava.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciabile è quello di nullità della sentenza per difetto di motivazione nei limiti del minimo costituzionale, non la mera insufficienza o contraddittorietà.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale.
art. 19 d.P.R. 633/1972
Richiamato quale norma sulla detrazione IVA, ma interpretato nel senso che la detrazione è preclusa se l’Amministrazione prova la partecipazione consapevole del contribuente a operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 21 d.P.R. 633/1972
Richiamato in relazione alla fatturazione IVA, ma nel contesto della prova della fittizietà dell’operazione e della consapevolezza del cessionario.
art. 2700 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per il valore probatorio degli atti, ma non è stato ritenuto idoneo a sovvertire la valutazione della CTR sulla consapevolezza della frode.
art. 57 d.P.R. 633/1972
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la tardività degli avvisi e l’erroneo raddoppio dei termini; il motivo non è stato esaminato nel merito per difetto di interesse sopravvenuto.
art. 43 d.P.R. 600/1973
Menzi onato unitamente all’art. 57 d.P.R. 633/1972 quale base del raddoppio dei termini di accertamento, tema poi assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando manchi del tutto, sia apparente, perplessa o affetta da irriducibile contraddizione; non è più deducibile la semplice insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- In tema di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode in capo al cessionario; tale prova può essere anche presuntiva ma deve fondarsi su elementi oggettivi specifici.
- Una volta che l’Ufficio abbia assolto al proprio onere probatorio, spetta al contribuente dimostrare di avere agito senza consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- Ai fini della detrazione IVA, non sono di per sé decisivi la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, né la circostanza che gli acquisti contestati rappresentino una quota ridotta del volume d’affari, se mancano indizi idonei a dimostrare la partecipazione consapevole alla frode.
- Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello resta assorbito se il ricorso principale viene rigettato e viene meno l’interesse alla sua proposizione.
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