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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32172/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di cinque avvisi di addebito INPS relativi al recupero della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia per i periodi 2013-2016 a carico di lavoratori in servizio presso il Comune (originariamente assunti ex D.L. 24/1986 e stabilizzati ex art.1‑bis D.L.78/1998) assoggettati al CCNL Edilizia. Il Comune deduceva che i lavoratori erano obbligatoriamente iscritti e per i periodi avevano contributi versati alla Cassa pensioni degli enti locali (CPDEL/INPDAP) ai sensi dell'art.4 co.2 L.274/1991, per cui la pretesa INPS sarebbe indebita e produrrebbe duplicazione contributiva; l'INPS sosteneva invece la legittimità della richiesta, richiamando la disciplina di riordino e le disposizioni (art.20 D.L.112/2008 e art.18 co.16 D.L.98/2011) che prevedono, a decorrere dall'1/5/2011, l'obbligo di versamento della contribuzione di malattia anche per datori che hanno erogato il trattamento economico di malattia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Palermo, cassando la sentenza della Corte d'appello di Palermo e rinviando la causa a quella Corte in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto che i giudici d'appello non abbiano adeguatamente valutato l'applicabilità dell'art.4 co.2 L.274/1991 (obbligatorietà dell'iscrizione alle casse previdenziali per tutti i dipendenti degli enti locali) e non abbiano svolto l'istruttoria necessaria per verificare se, nelle annualità di riferimento, sussistesse una posizione contributiva esclusiva presso la Cassa dei dipendenti pubblici e se vi fossero rischi di duplicazione contributiva. Pertanto ha disposto un nuovo esame da parte della Corte d'Appello, che dovrà accertare la concreta applicazione dell'art.4 L.274/1991 nel periodo pertinente e valutare le eventuali duplicazioni o modalità di calcolo della contribuzione dovuta.

Norme richiamate

  • Legge 8 agosto 1991 n. 274, art. 4 comma 2

    "obbligatorietà dell'iscrizione alle Casse degli istituti di previdenza dei dipendenti a qualunque titolo assunti dagli enti locali"

    La Corte ritiene che l'art.4 co.2 estende l'obbligo di iscrizione a tutti i dipendenti degli enti locali (inclusi gli ex-COIME stabilizzati) e che la sua mancata considerazione da parte della corte d'appello ha impedito un corretto accertamento della posizione contributiva e della possibile duplicazione degli obblighi contributivi.

  • Legge 26 giugno 1943 n. 138 (L.138/1943), artt. 4, 6, 9

    art.6 comma 2; art.9 (determinazione della misura contributiva)

    La disciplina originaria del settore industria è rilevante ma va letta alla luce delle pronunce di illegittimità costituzionale e delle successive modifiche normative; l'art.6 non esclude in assoluto l'obbligo contributivo verso INPS, ma la sua applicazione richiede valutazioni sul caso concreto; l'art.9 è riconosciuto come parametro per la determinazione delle aliquote contributive.

  • Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98, art. 18 comma 16 (conv. Legge 111/2011)

    introduce il comma 1‑bis all'art.20 D.L.112/2008

    Ha reintrodotto una disciplina che, con effetti dall'1/5/2011, prevede l'obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia anche per datori che hanno corrisposto il trattamento economico di malattia; tuttavia la sua efficacia e applicazione concreta richiedono verifica rispetto alle iscrizioni e ai versamenti già effettuati ad altri enti.

  • Decreto-Legge 6 luglio 2008 n. 112, art. 20

    comma 1 e successivo comma 1‑bis (modificato/interagito con D.L.98/2011)

    Ha introdotto regole sulla non obbligatorietà del versamento per alcune categorie ma la successiva reintegrazione con comma 1‑bis e le pronunce costituzionali hanno determinato una disciplina complessa; la Corte richiama la necessità di valutare la normativa nel suo insieme per stabilire l'obbligo contributivo.

  • Legge 2 maggio 1986 n. 41, art. 31

    art.31 comma 4 (rideterminazione delle aliquote contributive)

    Usata dalla Corte d'appello per il calcolo delle aliquote di contribuzione; la Cassazione segnala che la determinazione delle aliquote va valutata insieme alle norme di settore (es. art.9 L.138/43) e alla giurisprudenza costituzionale.

  • Decreto-Legge 24/1986

    normativa sull'assunzione del personale ai sensi della legge d'urgenza (D.L. 24/1986)

    Fonte normativa delle assunzioni iniziali (ex COIME) degli interessati; rilevante per definire lo status giuridico e temporale dei rapporti di lavoro oggetto della pretesa contributiva.

  • Decreto-Legge 78/1998, art. 1‑bis (conv. Legge 11/1999 n.176)

    art.1‑bis (stabilizzazione dei rapporti)

    Ha disciplinato la stabilizzazione dei lavoratori assunti con D.L.24/1986; utile per identificare la qualificazione dei lavoratori e l'ente previdenziale applicabile nel periodo considerato.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (richiamata)

    Corte Cost. sent. n.183/1981; n.47/2008; n.48/2010; n.82/2013; Cass. SS.UU. n.10232/2003

    Le pronunce costituzionali e di Sezioni Unite evidenziano la complessità e i mutamenti normativi sull'obbligo contributivo: alcune parti della normativa originaria sono state dichiarate incostituzionali e successive norme hanno modificato l'obbligo di versamento, con inevitabili ripercussioni sull'applicazione ai casi concreti; la Cassazione invoca tali precedenti per giustificare la necessità di nuovo accertamento probatorio.

Massime di principio

  • In presenza di lavoratori pubblici iscritti obbligatoriamente alla Cassa previdenziale dei dipendenti pubblici (art.4 co.2 L.274/1991), il giudice deve verificare se esisteva, per il periodo contestato, una posizione contributiva esclusiva presso quella Cassa prima di ritenere dovuta un'ulteriore contribuzione a INPS.
  • L'appartenenza contrattuale dei lavoratori al CCNL del settore industria (es. edilizia) non risolve automaticamente la questione contributiva: va accertato il regime previdenziale effettivamente applicato e i versamenti effettivamente effettuati dall'amministrazione.
  • Le modifiche normative (art.20 D.L.112/2008 e il comma 1‑bis introdotto da D.L.98/2011) hanno rilevanza per obblighi successivi al 1/5/2011, ma la loro applicazione richiede attenzione alle pronunce costituzionali e all'eventuale effetto sui versamenti già effettuati ad altri enti, onde evitare duplicazioni.
  • Se l'amministrazione ha effettivamente corrisposto il trattamento economico di malattia e versato contributi ad altra Cassa, il giudice deve indagare la natura dei pagamenti e le eventuali ragioni di credito o duplicazioni prima di accertare un debito verso INPS.
  • La determinazione dell'aliquota e della misura della contribuzione deve rispettare la normativa settoriale (es. art.9 L.138/43 e art.31 L.41/1986) e tenere conto delle compatibilità costituzionali delle norme intervenute.
  • Nei contenziosi contributivi tra enti previdenziali e amministrazioni pubbliche è spesso necessaria un'istruttoria fattuale approfondita (documentazione sulla iscrizione, estratti conto contributivi, manuali di gestione, prova dei versamenti) per evitare decisioni basate esclusivamente su categorie giuridiche astratte.
  • In casi analoghi, le corti dovrebbero evitare conclusioni generali fondate solo sulla natura del contratto collettivo o sulla qualificazione soggettiva del datore di lavoro, procedendo invece a un esame puntuale dei singoli rapporti e dei versamenti effettuati.

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