Sentenza del 13/11/2015 n. 23236 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro su un conferimento di immobili in una società. Gli immobili erano gravati da un mutuo contratto personalmente dai soci per acquistarli, mutuo poi accollato alla società. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che il debito non fosse deducibile dal valore degli immobili, perché non costituiva una passività inerente ai beni trasferiti, ma un'obbligazione personale dei conferenti garantita da ipoteca. Ha quindi denunciato la falsa applicazione degli articoli 50 e 20 del D.P.R. n. 131/1986 e il difetto di motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e rinviato la causa ad altra sezione della medesima CTR, anche per la liquidazione delle spese. È stato ritenuto che siano deducibili dalla base imponibile soltanto le passività e gli oneri inerenti al bene immobile o al diritto reale trasferito, non anche i debiti personalmente assunti dai conferenti e successivamente accollati alla società, salvo che sia dimostrato uno specifico collegamento tra il debito e l'acquisizione del bene. Il ricorso incidentale della società e dei soci è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50
Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alla società.
La deduzione riguarda soltanto passività e oneri collegati al bene immobile o al diritto reale oggetto del conferimento. Non è ammessa automaticamente per qualsiasi debito accollato alla società.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
La norma è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la non deducibilità del debito accollato quando esso non costituisca una passività inerente al bene trasferito.
Direttiva CEE n. 335/1969, art. 5
L'imposta è liquidata sul valore reale dei beni conferiti, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento.
Il riferimento alla causa del singolo conferimento impone di verificare concretamente il collegamento tra la passività e l'acquisizione del bene, impedendo deduzioni indiscriminate o finalizzate a eludere l'imposta.
Cass. civ., sez. 5, sentenza n. 16768 del 27 novembre 2002
È richiamata a sostegno del principio secondo cui rilevano soltanto i pesi inerenti al bene trasferito e non gli oneri personali dei conferenti.
Cass. civ., sez. 6-5, ordinanza n. 3444 del 14 febbraio 2014
Conferma che le passività deducibili devono essere oggettivamente collegate al bene o al diritto reale conferito e non semplicemente accollate alla società.
Massime di principio
- Nel conferimento di immobili in una società, la base imponibile dell'imposta di registro può essere ridotta per mutui o altri debiti soltanto se essi rappresentano passività inerenti al bene trasferito.
- Il semplice fatto che un mutuo sia garantito da ipoteca sull'immobile o venga accollato alla società non dimostra, da solo, che il debito sia deducibile.
- Quando il finanziamento è stato contratto personalmente dai soci nel loro interesse, occorre dimostrare uno specifico e concreto collegamento tra il debito, l'acquisto dell'immobile e il conferimento alla società.
- Il giudice deve verificare la reale causa del finanziamento e la sua pertinenza al bene conferito, evitando riduzioni della base imponibile che possano avere finalità elusive.
- In caso di motivazione insufficiente su tale collegamento, la sentenza può essere cassata con rinvio per una nuova valutazione dei fatti.
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