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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22479/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario avverso la sentenza n. 21039 del 3 aprile 2024 con cui la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Prinza avverso la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone (21/06/2023) che lo aveva condannato a 600 euro di multa per il reato di cui all'art. 590 c.p.. Il ricorrente contesta in particolare la condanna al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, deducendo che in data 2 aprile 2024 era intervenuta una rinuncia al ricorso e quindi non sarebbe spettata alcuna condanna pecuniaria.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione sollevata non rientri nel rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. (che tutela l'errore di fatto percettivo nella lettura degli atti da parte della Corte), perché si tratta di una valutazione giuridica e non di un errore percettivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in euro 3.000, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e della mancanza di elementi per ritenere che l'impugnazione sia stata proposta con colpa grave.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che individua il reato per il quale il ricorrente era stato condannato dal Giudice di Pace; nella presente decisione ha rilevanza solo come fatto storico-pretensivo e non come fondamento del motivo di impugnazione straordinaria.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio ex art. 625-bis tutela l'errore di fatto inteso come errore percettivo della Corte nella lettura degli atti interni, determinato da svista o equivoco che abbia inciso sulla formazione della volontà decisoria. La Corte ha ritenuto che la vicenda non rientri in tale fattispecie perché la questione era una valutazione giuridica (la legittimità della condanna pecuniaria in caso di rinuncia non motivata) e non un errore di percezione degli atti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al rimborso delle spese processuali e all'irrogazione di una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità o altre ipotesi previste dalla legge. La Corte ha applicato tale articolo per gravare il ricorrente delle spese e di una somma equitativamente determinata, ritenendo legittima la misura dato che la rinuncia non conteneva motivazioni che escludessero la sanzione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata come principio utile nella determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende e per valutare l'assenza di colpa grave nella proposizione dell'impugnazione; la Corte ha comunque fissato un importo ridotto (equo) di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori di fatto percettivi nella lettura degli atti della Corte di cassazione; non copre valutazioni giuridiche o di merito.
  • La rinuncia o il ritiro di un ricorso non escludono automaticamente la possibilità di condanna a sanzioni pecuniarie: se la rinuncia non è motivata o non emergono ragioni tali da escludere responsabilità, il giudice può irrogare la sanzione ex art. 616 c.p.p.
  • Per evitare sanzioni è opportuno che la rinuncia al gravame indichi chiaramente le ragioni che giustificano il comportamento (ad es. sopravvenuta remissione, transazione, ragioni processuali certificate), o che la difesa impugni in modo specifico la legittimità della sanzione nei rimedi pertinenti.
  • Se si vuole contestare un errore nella decisione di legittimità, occorre dimostrare che si tratta effettivamente di un errore percettivo (svista nella lettura degli atti) e non di una diversa valutazione giuridica; diversamente il ricorso ex art. 625-bis sarà inammissibile.
  • In caso di inammissibilità dell'impugnazione il ricorrente rischia il pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende; tuttavia, ove non sussista colpa grave, il giudice può ridurre equitativamente l'ammontare della sanzione.

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