Sentenza n. 1925/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere della Soprintendenza del 5 febbraio 2025 e conseguente autorizzazione paesaggistica dell’11 marzo 2025, nella parte in cui impongono prescrizioni costruttive per la realizzazione di una piscina pertinenziale interrata
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e conduttore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, proprietaria e conduttore di un complesso immobiliare in località San Sisto a Manciano, hanno impugnato le prescrizioni apposte all’autorizzazione paesaggistica per una piscina pertinenziale interrata in area sottoposta a vincolo paesaggistico per interesse archeologico. Hanno dedotto violazione degli artt. 142 e seguenti e 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché travisamento, carenza di istruttoria e motivazione, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e contraddittorietà. In particolare, hanno contestato la riduzione e lo spostamento della piscina, sostenendo che le prescrizioni non individuassero in concreto il contenuto del vincolo né spiegassero l’impatto dell’intervento e il contrasto con i valori tutelati; hanno inoltre rilevato che la Commissione per il Paesaggio aveva espresso parere favorevole senza prescrizioni e che il progetto sottoposto a riesame era nuovo e richiedeva una rinnovata istruttoria. Il parere impugnato prevedeva anche prescrizioni archeologiche sulle attività di scavo, da svolgere con sorveglianza continuativa di archeologo qualificato e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto illegittime le prescrizioni costruttive di traslazione e riduzione della piscina e di colore scuro del fondo, perché la Soprintendenza si era limitata a richiamare l’esistenza del vincolo senza delimitare il suo ambito operativo, illustrare l’impatto paesaggistico-archeologico delle specifiche caratteristiche progettuali o valutare le misure mitigative proposte dai ricorrenti. La discrezionalità tecnico-valutativa dell’autorità non elimina l’obbligo di una motivazione puntuale, tanto più necessaria quando le prescrizioni conformano lo ius ad aedificandum e devono rispettare il principio del minimo mezzo e un vaglio di ragionevolezza e proporzionalità. La Soprintendenza avrebbe inoltre dovuto confrontarsi con il diverso parere, privo di prescrizioni, della Commissione per il Paesaggio e motivare il superamento di tale valutazione. La relazione ministeriale prodotta in giudizio non poteva integrare postumamente la motivazione. Sono state invece fatte salve le prescrizioni specificamente archeologiche relative agli scavi. Gli atti sono stati annullati nella parte relativa alle prescrizioni costruttive, con salvezza della successiva attività amministrativa. Il Ministero della Cultura è stato condannato a pagare euro 4.000,00, oltre contributo unificato e oneri di legge se dovuti; spese compensate nei confronti del Comune e dell’Unione.
Norme richiamate
art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. 42/2004
Sulla base del prefato dato legislativo, nell’ambito della rivalutazione dell’istanza conseguente alla nuova progettualità allegata dai ricorrenti alla richiesta di riesame del primo parere del 2024, la Soprintendenza si è limitata a richiamare l’esistenza del vincolo e a rilasciare un parere che, pur se favorevole alla esecuzione dell’intervento edilizio, reca prescrizioni fortemente limitative.
La presenza di una zona di interesse archeologico determina l’applicazione della tutela paesaggistica, ma non basta da sola a giustificare prescrizioni limitative: queste devono essere motivate in relazione al vincolo e alle caratteristiche concrete dell’intervento.
art. 146 d.lgs. 42/2004
In detto quadro, se è vero che in subiecta materia la competenza “sostanziale” appartiene alla Soprintendenza, è altrettanto vero che quest’ultima, nell’esercizio della medesima competenza, non può legittimamente tenere in non cale l’atto istruttorio della Commissione per il Paesaggio, dovendo farsi carico di una motivazione adeguata volta a superare il diverso avviso espresso dall’organo dell’ente locale quale cogestore attivo del vincolo di tutela.
Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, pur spettando alla Soprintendenza la competenza sostanziale, essa deve considerare l’apporto istruttorio della Commissione per il Paesaggio e motivare adeguatamente quando se ne discosta.
art. 3 l. 241/1990
Nella delineata prospettiva, deve affermarsi che l’onere motivazionale è direttamente proporzionale alla discrezionalità riconosciuta dalla norma attributiva del potere, nel senso che quanto più è ampia la discrezionalità riconosciuta tanto più deve essere puntuale e diffuso l’adempimento dell’obbligo di motivazione da parte dell’amministrazione procedente.
Quanto più ampia è la discrezionalità amministrativa, tanto più puntuale e articolata deve essere la motivazione, soprattutto quando le prescrizioni incidono sulle facoltà edificatorie.
Massime di principio
- L’ampia discrezionalità tecnico-valutativa riconosciuta all’autorità di tutela paesaggistica non esonera dall’obbligo di motivare in modo puntuale le prescrizioni imposte, specificando il rapporto tra le caratteristiche concrete dell’intervento e i valori tutelati dal vincolo.
- Le prescrizioni paesaggistiche che conformano lo ius ad aedificandum devono risultare adeguate e proporzionate rispetto all’interesse di tutela, secondo il principio del minimo mezzo, e la motivazione deve dare conto della comparazione con l’interesse del privato e delle misure mitigative proposte.
- Quando la Soprintendenza si discosta dal parere favorevole senza prescrizioni della Commissione per il Paesaggio, deve confrontarsi con tale valutazione istruttoria e motivare in modo adeguato le ragioni del diverso esito.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante una relazione prodotta in giudizio dall’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5796/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5797/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5799/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5794/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5795/2026 - Napoli, Sezione 5
- Sentenza · 15 ott 2026Sentenza n. 5798/2026 - Napoli, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →