Cassazione Civile, Ordinanza n. 18106/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fondo pensione)
La controversia
Il fondo pensione statunitense aveva chiesto il rimborso della differenza tra le imposte effettivamente versate, per l’anno 2009, sui dividendi corrisposti da società italiane e quelle ritenute dovute, sostenendo di aver subito una discriminazione rispetto ai fondi pensione italiani, ai quali si applicava un’aliquota più favorevole. Formatasi la risposta negativa tacita dell’Amministrazione, il diniego era stato impugnato e accolto sia in primo grado sia in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 10 della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni. In sintesi, ha sostenuto: la legittimità della diversa tassazione tra fondi pensione nazionali/comunitari e fondi di Stati terzi alla luce della libera circolazione dei capitali; la non omologabilità delle situazioni dei fondi italiani e americani; la diversa disciplina dei controlli sui fondi pensione europei rispetto a quelli statunitensi; la rilevanza delle pronunce CGUE in tema di libertà di stabilimento e di restrizioni giustificate dalla coerenza del sistema fiscale. La resistente ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per carenza di specificità.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile ma infondato nel merito. Ha confermato che la maggiore tassazione applicata ai dividendi percepiti da un fondo pensione statunitense, rispetto al regime più favorevole previsto per fondi pensione italiani o comunque UE/SEE, contrasta con l’art. 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali, poiché è idonea a dissuadere l’investimento di soggetti residenti in Stati terzi. Ha escluso che la disparità fosse giustificata ai sensi dell’art. 65 TFUE: né la convenzione contro le doppie imposizioni né il diverso modello di imposizione (ETT/EET), né le esigenze di controllo fiscale, né la libertà di stabilimento potevano legittimare la differenza di trattamento nel caso di rapporti con Stati terzi. Ha quindi respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e l’ha condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato nei quattro motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
disciplina la ritenuta sugli utili corrisposti ai soggetti non residenti; la Corte ne esclude la capacità di giustificare, da sola, la disparità rispetto ai fondi pensione statunitensi
art. 10 Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni
non è sufficiente a legittimare un trattamento fiscale deteriore per il fondo pensione statunitense
artt. 63 e 65 TFUE
l’art. 63 vieta le restrizioni ai movimenti di capitali anche tra Stati membri e Paesi terzi; l’art. 65 consente eccezioni solo in presenza di situazioni non comparabili o di ragioni imperative di interesse generale, da interpretare restrittivamente
art. 49 TFUE
la libertà di stabilimento non è invocabile per rapporti con Paesi terzi, nei quali la tutela va ricercata nella disciplina sulla libera circolazione dei capitali
art. 26 Convenzione Italia-USA
richiamato per escludere che mancassero strumenti convenzionali di cooperazione e controllo fiscale tra Italia e USA
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione in ragione della soccombenza dell’Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In materia di tassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione non residenti, una maggiore imposizione rispetto ai fondi residenti può integrare una restrizione alla libera circolazione dei capitali quando sia idonea a dissuadere l’investimento nello Stato membro.
- Per i rapporti con Stati terzi, la valutazione della legittimità della differenza di trattamento va condotta principalmente alla luce dell’art. 63 TFUE; la libertà di stabilimento non è il parametro correttivo applicabile.
- Le eccezioni di cui all’art. 65 TFUE sono di stretta interpretazione e richiedono o la non comparabilità oggettiva delle situazioni o ragioni imperative di interesse generale specificamente dimostrate.
- L’esigenza di controllo fiscale può giustificare una disparità di trattamento solo se il vantaggio fiscale sia subordinato a requisiti verificabili solo tramite autorità estere e l’acquisizione delle informazioni sia altrimenti impossibile o non garantita da obblighi convenzionali.
- La semplice diversità di modello fiscale tra Stati, o la circostanza che uno Stato adotti un sistema ETT e un altro un sistema EET, non basta di per sé a rendere non comparabili le situazioni o a giustificare una discriminazione.
- Una convenzione contro le doppie imposizioni e la disciplina interna di ritenuta non possono prevalere sul divieto unionale di restrizioni ai movimenti di capitali quando la normativa nazionale introduca un trattamento deteriore non giustificato.
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