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Sentenza

Sentenza n. 1969/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 251/25 emessa in data 2/05/2025 dal Tribunale di Pisa sez. lavoro a definizione del procedimento avente Rg 1062/2022 che in accoglimento del ricorso ha stabilito: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente Sannino Rita dalla procedura di reclutamento da GPS (anno scolastico 2022/23) per la Provincia di Pisa, per conferimento incarichi a tempo determinato annuali/fino al termine delle attività didattiche, grado infanzia; 2) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento sul profilo giuridico ed economico del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto ad accettare, corrispondente allo spezzone di 22 ore - posto comune - I.C. Niccolini Ponsacco con durata 14 settembre 2022/ 30 giugno 2023; 3) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.909,19, ovvero della retribuzione al netto degli stipendi netti percepiti dalla Sannino; 4) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore di Sannino Rita, che liquida in complessivi 1.700,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione) ad IVA e CPA come per legge.

Giustizia amministrativa202502595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione dalla procedura GPS 2022/2023 e disposto il riconoscimento del servizio e il pagamento di € 5.909,19

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 251/2025 del Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, del 2 maggio 2025. La pronuncia aveva dichiarato illegittima la sua esclusione dalla procedura di reclutamento dalle GPS per incarichi a tempo determinato nella scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022/2023 e aveva condannato il Ministero a riconoscerle, sul piano giuridico ed economico, il servizio relativo a uno spezzone di 22 ore presso l’I.C. Niccolini di Ponsacco, dal 14 settembre 2022 al 30 giugno 2023, nonché a pagarle € 5.909,19, al netto degli stipendi netti percepiti. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari al riconoscimento del servizio, con conseguente attribuzione di ulteriori 12 punti nelle graduatorie per le supplenze, il pagamento delle differenze retributive e una penalità di mora per ogni successiva inosservanza. Il Ministero ha prodotto documenti relativi all’esecuzione parziale: decreti di riconoscimento del servizio e un decreto di pagamento della somma, munito del visto della Ragioneria territoriale dello Stato, ma senza prova dell’effettiva corresponsione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente ai riconoscimenti giuridici ed economici del servizio, già disposti dall’amministrazione con i decreti prodotti in giudizio. Ha invece accolto il ricorso quanto al pagamento, poiché non risultava provato l’effettivo accredito dei € 5.909,19. Ha ordinato al Ministero di completare l’esecuzione del giudicato pagando tale somma entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha inoltre condannato il Ministero a corrispondere, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica infine la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 - e fino al pagamento di quanto dovuto.

    In caso di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di pagamento in sede di ottemperanza, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino al pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Risulta altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso è del 9 settembre 2025).

    L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è stata avviata dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione degli atti amministrativi necessari a dare esecuzione al giudicato non dimostra, da sola, il completo adempimento di una condanna pecuniaria: se non risulta provato l’effettivo pagamento delle somme dovute, il giudice può ordinare il completamento dell’esecuzione.
  • Quando l’amministrazione ha eseguito solo alcune statuizioni del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare cessata la materia del contendere per le parti adempiute e accogliere il ricorso per quelle rimaste ineseguite.
  • Per il ritardo nell’esecuzione di un ordine di pagamento, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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